Per effetto del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 e che entrerà inv igore dal 9 agosto 2012) e del successivo Decreto Interministeriale pubblicato il 29 agosto 2012, si è dato finalmente attuazione alla direttiva europea 200/52/CE, riguardante "misure minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare").
Ed infatti il decreto in parola è anzitutto una normativa punitiva, nei confronti di quei datori di lavoro che, approfittando dello stato di bisogno di lavoratori stranieri che non hanno un permesso di soggiorno, offrono posti di lavoro "sommersi", senza alcuna garanzia di tutela in caso di licenziamento, senza alcuna delle forme di assistenza collegate ad un posto di lavoro "regolare" (infortunio, malattia, maternità, etc.) ma, soprattutto, spesso con erogazione di somme ben al di sotto di quelle consentite dalla legge e dai contratti collettivi.
Il decreto si muove su due binari, in proposito: uno è quello propriamente sanzionatorio, che prevede pesanti multe a carico dei datori trovati rei di aver impiegato in modo "irregolare" i detti lavoratori (anche fino a centocinquantamila euro);  l'altro è quello protettivo a favore dei lavoratori stranieri, che in condizione di comprovato sfruttamento lavorativo possono denunciare i datori di lavoro e ottenere un permesso di soggiorno, che in qualche modo li "risarcisce" per il torto subito a causa della loro condizione di irregolarità.

In questo articolo, però, ci soffermeremo su un terzo binario, di natura "transitoria", con il quale il legislatore, ancor prima di punire una abitudine molto "italica", lascia una ultima possibilità ai reprobi, aprendo una "finestra temporale" di un mese durante la quale autodenunciarsi e liquidare la "partita" con lo Stato con una somma forfettaria, in cambio sia della regolarizzazione del rapporto di lavoro (rinunciando quindi a tenere "sommerso" quel rapporto e a frodare lo Stato dei contributi e delle tasse che dovrebbero essere pagati) sia dell'estinzione totale e definitiva di ogni procedimento amministrativo e penale che sia nato o possa nascere come conseguenza della "scoperta" dell'esistenza dei rapporto di lavoro "in nero".

La pubblicazione recentissima del decreto ha finalmente permesso di far luce su alcuni aspetti della Sanatoria che, attraverso le stringate "news" dei giornali e delle pubblicazioni online, apparivano alle categorie interessate e agli stessi operatori dl diritto. Tuttavia, si avverte che altri aspetti restano ancora oscuri: in parte dovrebbero essere chiariti dal decreto interministeriale atteso per la fine di agosto (comunque entro il 29 agosto); in parte sarà inevitabile che in qualche caso dovranno essere diramate apposite circolari ministeriali o, peggio, si debba andare in giudizio dinanzi ai TAR (con la speranza, in quest'ultima evenienza, che il contenzioso che si svilupperà sia meno cospicuo di quello generato dalla sciagurata "Sanatoria colf-badanti" del 2009, che ancora oggi vede alcune posizioni pendere dinanzi ai Tribunali Amministrativi).


1) Anzitutto, CHI PUO' PARTECIPARE ?

Gli "attori" della procedura sono due: il datore di lavoro e il lavoratore straniero irregolare.
Il primo è colui che, formalmente, propone l'istanza di regolarizzazione (che avverrà con modalità elettronica, sebbene ancora non si conoscano i dettagli), ma è chiaro che l'interesse all'esito dell'istanza sia anche del secondo. Infatti, la Prefettura territorialmente competente, una volta ricevuta la domanda e verificata l'assenza di cause di inammissibilità, convocherà ENTRAMBE le parti.
Quanto alla nazionalità, il datore di lavoro può essere: italiano, cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Un primo dubbio che dovrà essere sciolto è se il cittadino comunitario sarà ammissibile alla procedura anche se non ha l'attestazione di iscrizione anagrafica in Italia, o se, pur dovendola avere, sia sufficiente aver presentato la relativa richiesta; un secondo dubbio riguarda il datore di lavoro straniero, ossia se nel suo caso sia sufficiente che abbia presentato la richiesta di permesso SLP (salvo poi revocare la regolarizzazione se la sua richiesta di permesso dovesse essere negata).
Quanto alla tipologia, datore di lavoro può essere sia un individuo (persona fisica), sia una ditta individuale o una società. In quest'ultimo caso si ritiene che il requisito della nazionalità e del possesso di un titolo di soggiorno vada verificato con riferimento al legale rappresentante.
Quanto al reddito minimo che il datore di lavoro dovrà possedere alla data dell'istanza di regolarizzazione, sarà il decreto interministeriale a dare una indicazione precisa.

Tuttavia, alcuni datori di lavoro, pur rientrando nelle categorie di cui sopra, non potranno accedere alla procedura in quanto ritenuti "indegni":
- coloro che sono stati condannati, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva (ed anche se adottata con patteggiamento) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, per sfruttamento della prostituzione, per sfruttamento di minori in attività illecite, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per aver assunto lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto non rinnovato o con permesso di soggiorno revocato
- coloro che hanno preso parte, quali datori di lavoro, ad una procedura di Decreto Flussi o di emersione del lavoro irregolare (es. Sanatoria 2009), e non abbiano firmato il contratto di soggiorno in Prefettura o, successivamente, non abbiano assunto il lavoratore, a meno che vi siano state cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla loro volontà o colpa (si è voluto evitare che taluni soggetti truffaldini possano cercare di ripetere i loro inganni ai danni di poveri lavoratori stranieri anche in questa occasione).


Se quanto precede vale per i datori di lavoro, quali sono invece i lavoratori stranieri che possono partecipare (o meglio, essere regolarizzati dai loro datori) ?
Si tratta di coloro che, in maniera irregolare, risultino essere alle dipendenze dei loro datori almeno dal mese di maggio 2012 (ossia, in pratica, i loro datori dovranno dichiarare che il rapporto di lavoro è in essere almeno da maggio 2012, non potendo evidentemente essere data una prova oggettiva della nascita del rapporto di lavoro).
Inoltre, devono dare la prova (questa sì oggettiva e documentale) di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 e di non esserne usciti fino alla presentazione della domanda di regolarizzazione. Tale prova deve essere data, come si è detto, per via documentale; il documento deve provenire da organismi pubblici.
Quest'ultimo requisito risulta essere probabilmente il più spinoso: non è chiaro se il decreto interministeriale darà indicazioni in proposito, forse lo daranno ulteriori circolari. Per il momento, sommessamente si ritiene che una prova potrebbe essere data da qualsiasi documento pubblico che attesti che, in una certa data anteriore alla fine del 2011, lo straniero si trovava in Italia: la fantasia di molti soccorrerà sicuramente a trovare quel barlume di prova, quell'indizio dal quale dedurre la presenza in Italia. Perciò, si suggerisce, per chi è certosino, di fare ordine fra le proprie carte e rintracciare qualsiasi pezzo di carta che provenga da "organismi pubblici" (Carabinieri, Polizia, Comuni, Ospedali, Aziende Pubbliche, etc.). Quanto al fatto che, dimostrato di essere in Italia almeno da fine 2011, questa presenza debba essere ininterrotta fino ad oggi, si ritiene che la prova sia "in re ipsa" se sul passaporto dello straniero (ammesso che ne possegga uno valido) non sia apposto un timbro di uscita dall'Italia; diversamente, si imporrebbe all'interessato una "probatio diabolica" negativa (non essere uscito dall'Italia) che sfiora l'irragionevolezza.
Quanto alla tipologia di lavoratori, non vi sono limitazioni: può essere regolarizzato l'operaio, l'impiegato, il domestico.
Quanto alla durata del rapporto di lavoro, sono ammessi i lavoratori con rapporto di lavoro determinato così indeterminato, così come i lavoratori full time o i lavoratori part time che rientrano nella categoria dei domestici e dei badanti.

Quali lavoratori non possono partecipare ?
Invece i lavoratori part time non domestici nè badanti, sono esclusi dalla procedura.
Non sono ammessi alla regolarizzazione, inoltre, coloro che siano stati espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o per pericolosità sociale, o per prevenzione del terrorismo; ne consegue che, al contrario, sono ammessi, a parità delle altre condizioni, i lavoratori che abbiano subito un decreto di espulsione per ingresso irregolare, per non aver chiesto il permesso di soggiorno negli 8 giorni successivi all'ingresso, per non aver rinnovato il permesso di soggiorno scaduto, per aver subito la revoca del permesso di soggiorno, per non aver ottemperato ad un precedente decreto di espulsione, o che non abbiano ottemperato ad un ordine di allontanamento per uno dei medesimi motivi; per di più, durante il corso della procedura i decreti di espulsione non sono eseguibili.
Non sono ammessi i lavoratori segnalati come inammissibili al sistema SIS; condannati, anche con sentenza non definitiva (anche con patteggiamento) per un reato rispetto al quale è possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza e punibile con la reclusione fra un minimo di cinque anni e un massimo di venti anni; che, a prescindere dalla commissione e punizione di taluni di questi reati (che tutt'al più diventeranno degli indizi), sia considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza.


2) QUANTO COSTA LA PROCEDURA ?
Il datore di lavoro potrà partecipare alla procedura corrispondendo un contributo "à forfait" di euro 1000 per ogni lavoratore da regolarizzare
Alcune avvertenze: il pagamento dovrà essere avvenuto durante la "finestra temporale" della sanatoria; al momento della convocazione in Prefettura, il datore di lavoro dovrà dare la prova documentale di aver pagato il detto importo, così come di aver pagato al lavoratore le retribuzioni, i contributi e le tasse (probabilmente si intende che abbiano operato da sostituto di imposta, in vece del lavoratore, verso lo Stato, NdR) per almeno i 6 mesi antecedenti la data della convocazione; tuttavia, se a quella data il rapporto di lavoro risulti essere più lungo (si immagini ad esempio che la convocazione avvenga a gennaio 2013, e quindi il rapporto di lavoro risulti in essere da maggio 2012: si tratterebbe di 8 mesi), il datore di lavoro dovrà provare di aver pagato retribuzioni, contribuzioni e tasse per quell'intero (e maggiore) periodo di tempo.
Infine, non pare purtroppo scontato sottolineare che il detto importo forfettario di 1000 euro è a carico del datore di lavoro, NON del lavoratore (pertanto si avvertono i lavoratori stranieri che si sentano richiedere dal proprio datore di pagare loro quella somma, che la richiesta è illegittima, ed anzi motivo di denuncia penale verso il datore di lavoro stesso).


3) QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA ?
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Le modalità devono ancora essere precisate dal Decreto interministeriale.
Si annota soltanto che le anticipazioni di stampa parlavano di un "click day" (come per i Decreti Flussi): in realtà non esiste un click day, cioè la domanda può essere presentata in un giorno qualsiasi compreso fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012, non ci sono quote da "conquistare" e, piuttosto che presentare una domanda frettolosa al 15 settembre, è meglio avvalersi di una consulenza professionale per verificare se la procedura è accessibile sia per il datore sia per il lavoratore, e quali documenti dovranno essere presentati, e presentare la domanda anche verso gli ultimi giorni.


4) CONSEGUENZE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Vediamo cosa può accadere dopo che la domanda di regolarizzazione è stata presentata da un datore di lavoro per un certo lavoratore:
a) prima di tutto, già dall'entrata in vigore del decreto legislativo e così fino al 15 ottobre, sono sospesi i procedimenti amministrativi e penali, sia verso il datore di lavoro (per aver impiegato un lavoratore in maniera irregolare), sia verso il lavoratore straniero;
b) in secondo luogo, se viene presentata la domanda la sospensione va ritenuta prorogata fino alla conclusione del procedimento amministrativo aperto su quella domanda, quindi oltre il 15 ottobre 2012 (ne consegue che il lavoratore non potrà essere espulso fino ad allora);
c) se il procedimento di regolarizzazione ha esito positivo (ossia, viene sottoscritto il contratto di soggiorno, viene comunicata l'assunzione al Centro per l'Impiego, o all'INPS per i lavoratori domestici, viene rilasciato il permesso di soggiorno), i procedimenti amministrativi e penali in corso o che possono sorgere in capo tanto al datore quanto al lavoratore si estinguono definitivamente;
d) se il procedimento di regolarizzazione ha esito negativo per un motivo che non dipenda da volontà o colpa del datore di lavoro, i detti procedimenti vengono archiviati unicamente rispetto al datore di lavoro (mentre il lavoratore potrà essere espulso);
e) se il procedimento di regolarizzazione ha esito negativo per mancata presentazione, senza un giustificato motivo, da parte di entrambi i soggetti alla convocazione della Prefettura, esso viene archiviato, e i detti procedimenti amministrativi e penali vengono riaperti sia verso il datore sia verso il lavoratore;
f) se il procedimento di regolarizzazione ha esito negativo per mancata dei requisiti di accesso alla procedura, o perchè il rapporto di lavoro si interrompe prima della presentazione della domanda stessa, o perchè alla data della convocazione il datore non risulti aver pagato al lavoratore almeno 6 mesi di retribuzione, contribuzione e tasse, il procedimento viene archiviato; tuttavia, si ritiene che, mentre nel caso di mancanza "originaria" dei requisiti di accesso o per interruzione del rapporto prima ancora della presentazione della domanda, sia conseguenziale che alla archiviazione segua la riapertura dei procedimenti amministrativi e penali sia verso il datore sia verso il lavoratore, nel caso invece di pagamento di meno di 6 mesi di retribuzione, contribuzione e tasse alla data di convocazione se il datore va senz'altro penalizzato con la riapertura dei procedimenti a suo carico il lavoratore dovrebbe invece ricevere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (dato che comunque un rapporto di lavoro è emerso regolarmente attraverso la domanda del datore); ed ancora, si ritiene che il lavoratore dovrebbe essere "premiato" con il permesso "breve" (che peraltro recentemente è stato elevato ad un anno) ogni qual volta dapprima il datore abbia fatto emergere l'esistenza del rapporto di lavoro e poi abbia manifestato di volerlo interrompere, o espressamente per iscritto, o con una dichiarazione resa spontaneamente presso la Prefettura, o ancora implicitamente non presentandosi, senza giustificato motivo, alle convocazioni della Prefettura stessa.


Non è forse inopportuno ricordare che la procedura disciplinata dal decreto legislativo riguarda la regolarizzazione di rapporti di lavoro "veri" e non fittizi (come invece è accaduto in molti casi nel 2009). Pertanto la presentazione di dichiarazioni false o contraffatte, o l'alterazione di documenti apparentemente riferibili a datori di lavoro fittizi, o la presentazione di altri documenti falsi o contraffatti (ad esempio attestazioni di pagamento, o dichiarazioni dei redditi) è punita penalmente.


AGGIORNAMENTO: Per la partecipazione alla procedura, il datore di lavoro deve possedere determinati redditi minimi (nel 2011): 30mila euro, oppure 20mila euro (se è una persona sola che assume come colf), oppure 27mila euro (se è una famiglia che assume come colf). Solo nel caso di persona con patologie o handicap che la rendano incapace di gestirsi autonomamente (e quindi necessità di un badante) è possibile derogare al requisito del reddito; basterà documentare la propria invalidità con attestazioni ufficiali provenienti dagli organi competenti.