Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente*, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 14,62;
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200**. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno

*DOCUMENTI EQUIVALENTI AL PASSAPORTO:

Titolo di viaggio per apolidi. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a

meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

titolo di viaggio per rifugiati. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a

meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno delgi Stati Schengen o

di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo;

titolo di viaggio per stranieri. Rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido

documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;

libretto di navigazione. Documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività.

Valido per l’ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo;

documento di navigazione aerea. Rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle

compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa.

lasciapassare delle Nazioni Unite. Rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni

dipendenti;

documento rilasciato da un Quartier generale della NATO. Rilasciato al personale civile

e militare dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari né

personale civile al seguito) è esente dal visto;

carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.. Valida anche per l’espatrio per

motivi di lavoro. E’ esente da visto;

carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo

europeo sull’abolizione del passaporto. Valida per andare, a scopo turistico, nel territorio

di uno degli stati stessi per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. E’esente da visto.

elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della U.E. Rilasciato a studenti

stranieri residenti negli stati della U.E.. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;

lasciapassare. Foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di

un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l’Italia. Il regime di visto è

quello in vigore nel Paese in cui l’interessato è cittadino;

lasciapassare (o tessera) di frontiera. Concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera.

Valida per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli stati confinanti. Esente da visto.

**Il Decreto 6 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, ha previsto il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a partire dal 30 gennaio 2012.

La misura del contributo a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è così determinata:

  • euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Il contributo tra euro 80 e 200 non è dovuto nei seguenti casi:

  1. cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  2. cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ossia i cittadini stranieri che chiedono il ricongiungimento familiare dei figli minori);
  3. cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonchè loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (l'obbligo di pagare il contributo resta fermo per i permessi di soggiorno per gravidanza);
  4. cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  5. cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
 

Rimangono invariati gli oneri già in vigore, e precisamente quelli relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.

I richiedenti devono quindi versare, oltre al contributo di euro 80/200 nei casi sopra indicati, le seguenti somme:

  • euro 27,50, per le spese relative al rilascio del permesso di soggiorno elettronico (quando si chiede un permesso di soggiorno di durata superiore a novanta giorni); si precisa che il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in formato elettronico per soggiorni di durata superiore a tre mesi (inclusi i soggiorni per motivi di giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche, minore età o per esigenze di carattere temporaneo e socio-assistenziale) è stato introdotto in attuazione del Regolamento CE 1030/02;
  • euro 30,00, per le spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali;
  • euro 14,62, per marca da bollo.
 

Il contributo sopra indicato (euro 80/200) e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Se il richiedente versa più del dovuto in relazione alla durata del permesso di soggiorno, avrà diritto al rimborso secondo le indicazioni che saranno fornite in apposita nota dal sistema informatico Stranieri web.

Se invece il richiedente versa meno del dovuto, il procedimento verrà sospeso in modo da consentire l'integrazione dell'importo presso gli sportelli postali.


Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno.

Sul modulo compilato va applicato un contrassegno telematico da €14,62 . Altri € 30 vanno pagati al momento della spedizione dell'assicurata.

Se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni bisogna pagare anche un bollettino prestampato di 27,50 euro per il costo del permesso elettronico.

Deve inoltre essere corrisposto il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200, le cui modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Lo straniero può ottenere uno specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche. La domanda può anche essere presentata da un familiare o chi ne fa le veci.

La documentazione da presentare presso l'ambasciata o consolato italiano è la seguente:

  • dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta del trattamento terapeutico;
  • attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale in base al costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
  • documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore per il periodo di convalescenza dell'interessato
Permessodi soggiorno per gravidanza

Il permesso di soggiorno per gravidanza è una sub-specie del permesso di soggiorno per cure mediche.

Esso è previsto dall'articolo 28 del D.P.R. n. 394/99, che stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche alle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.

D'altra parte, l'articolo 19, comma 2, lettera d) del Testo Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98) prevede il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Hanno diritto al permesso di soggiorno per gravidanza, anche se presenti irregolarmente in Italia:

  • le donne in stato di gravidanza;
  • le donne nei sei mesi successivi al parto.

La Corte costituzionale, con sentenza del 27 luglio 2000, n. 376, ha esteso il diritto al permesso di soggiorno per cure mediche anche al padre del nascituro.

Il padre dovrà quindi esibire:

  • se coniugato, il certificato di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato;
  • se non coniugato, l'estratto dell'atto di nascita.

Il permesso di soggiorno per maternità può essere chiesto dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Sono necessari i seguenti documenti:

  • istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 - 209);
  • marca da bollo da euro 14,62;
  • fotografie formato tessera avente posa uguale;
  • copia del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
  • certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; in caso di nascita del figlio, occorre l’estratto dell’atto di nascita;
  • autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legislativo n. 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest'ultimo.

La domanda ed i documenti allegati devono essere presentati personalmente allo Sportello unico dell'immigrazione.

Non è prevista la presentazione mediante kit postale.

Il permesso di soggiorno per gravidanza viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza.

Il permesso di soggiorno per gravidanza viene rinnovato nei seguenti casi:

  • dal momento della nascita, per i sei mesi successivi;
  • in caso di morte del nascituro al momento del parto,  fino ai sei mesi successivi alla data presunta di nascita del figlio.

Il permesso di soggiorno per gravidanza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Ciò è possibile quando lo straniero ha i requisiti per il ricongiungimento familiare (deve avere un determinato rapporto di parentela, nonchè i requisiti di reddito e alloggio).

Questa possibilità è stata ribadita dal Ministero dell'Interno, con circolare del 5 febbraio 2009, n. 400/A/2009/12.214.30, in risposta ad un quesito della Questura di Roma, precisando che le donne straniere che hanno un permesso di soggiorno per gravidanza, possono convertirlo in uno per motivi familiari senza dover lasciare l'Italia.

La conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del permesso.

 Permesso di soggiorno per motivi di studio

Le università nella loro autonomia, promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, tenendo conto delle quote stabilite annualmente per gli stranieri e stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca.

Per accedere ai corsi universitari è necessario essere in possesso di titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure equipollente se conseguito all'estero .

La frequenza ai corsi universitari è consentita anche a tutti gli stranieri già in Italia con carta di soggiorno, oppure con permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi.

Il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, tenendo conto delle quote stabilite dai flussi di ingresso.