L'arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti non è sufficiente per determinare la revoca del permesso di soggiorno.
Questo è quanto stabilito dal TAR del Lazio, sezione di Latina, con sentenza del 23 maggio 2017, n. 324, secondo cui il semplice arresto non è un elemento di valutazione ai fini di una prognosi di pericolosità sociale che può seguire unicamente ad una condanna, anche non definitiva.
Inoltre, anche nell'ipotesi di condanna penale, è comunque necessario considerare complessivamente più elementi, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonchè l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Pertanto la stessa condanna potrebbe risultare insufficiente per determinare la revoca del permesso di soggiorno.
In proposito si segnala la sentenza del Consiglio di Stato del 07 febbraio 2012, n. 668, secondo cui la sussistenza di una condanna penale non determina necessariamente il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Ciò in quanto l'articolo 5, comma 5, del Testo unico impone all'Amministrazione di valutare anche i legami affettivi del richiedente, nonchè l'eventuale sussistenza di un ricongiungimento familiare e la durata del soggiorno nel territorio (articolo 5, comma 5: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".                       
In altre parole l'Amministrazione deve procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta, senza limitarsi alla condanna penale.
Da quanto sopra detto, si traggono le seguenti conseguenze:
  1. va escluso qualsivoglia automatismo tra condanna penale e rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno;
  2. l'amministrazione ha l'obbligo di motivare il rifiuto, facendo espresso riferimento alla valutazione delle dette circostanze (ricongiungimento familiare, legami familiari/affettivi e durata del soggiorno) e spiegando perché, nonostante la ricorrenza delle stesse, consideri comunque pericoloso il soggetto richiedente;
  3. resta ferma la necessità del preavviso di diniego ex articolo 10 bis della Legge n. 241/90, al fine di consentire al richiedente di produrre documentazione e memorie dimostrative della propria situazione familiare in Italia.