La procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare costituisce, insieme a quella per conseguire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la procedura a cui si fa maggiormente ricorso nel settore dell'immigrazione: ciò può trovare una ragione sociologica nel fatto che l'Italia venga vista ancora come una sorta di “Eldorado” da tanti stranieri, ragion per cui appare abbastanza comprensibile che gli stessi, avviatisi in precedenza al lavoro e raggiunta una discreta tranquillità economica nel nostro Paese, desiderino ricomporre, in tutto o in parte, il quadro di affetti familiari dal loro Paese di origine all'Italia, magari nella prospettiva che i ricongiunti possano trovare anch'essi una soluzione lavorativa soddisfacente.

Anche per il ricongiungimento familiare la procedura è suddivisa in tre fasi:

·                     richiesta del nulla osta all'ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, proposta telematicamente dallo straniero già regolarmente soggiornante in Italia

·                     all'ottenimento del nulla osta, richiesta del visto di ingresso in Italia, presentata dal familiare da ricongiungere, presso le autorità diplomatico consolari italiane che si trovano nel Paese di origine

·                     entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, previa fissazione di appuntamento presso la Questura, ritiro del modulo già compilato per chiedere il permesso di soggiorno, che dovrà poi essere inviato al Centro Servizi di Roma (responsabile per il successivo smistamento delle domande) tramite sportello di ufficio postale abilitato.

La differenza più rilevante della procedura trifasica in esame rispetto a quella prevista per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è data dal fatto che il rilascio del nulla osta non è condizionato alla sussistenza di una quota del c.d. Decreto Flussi annuale e, quindi, la presentazione telematica della domanda di rilascio del nulla osta non deve essere tempestiva rispetto ad un dato termine fissato per legge ma può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

Tuttavia, ciò non significa affatto, allo stato, che il tempo di evasione delle domande di nulla osta (e poi, di permesso di soggiorno) sia relativamente breve: la quantità di domande da esaminare (tenuto conto anche del fatto di dover escludere che il ricongiunto di cui si chiede l'ingresso non risulti quale soggetto pericoloso e indesiderato nel Sistema Informativo Schengen) è elevate e il tempo di attesa presso una Prefettura con grandi numeri da gestire attualmente oscilla fra gli 8 e i 12 mesi.

Dopo recenti modifiche, ad oggi il ricongiungimento familiare può avvenire rispetto ai seguenti soggetti:

a) coniuge che non risulta separato per legge e che abbia compiuto i 18 anni

b) figli minorenni, anche nell'ipotesi che siano figli solo dell'altro coniuge, o ancora che pur figli di entrambi (straniero richiedente e coniuge) siano figli naturali ma non legittimi (in quanto nati fuori dal matrimonio); peraltro, se l'altro coniuge non sia ricongiunto ma resti nel Paese di origine, dovrà dare il consenso al richiedente affinchè appunto quest'ultimo possa presentare la domanda per ricongiungersi al figlio in Italia

c) figli maggiorenni che risultino a carico del richiedente, se oggettivamente non siano autosufficienti, ossia non in grado di poter badare alle proprie esigenze di vita e ciò, si badi, unicamente per motivi di salute che comportino la loro invalidità totale

d) genitori che risultino a carico del richiedente, nell'ipotesi che non vi siano altri loro figli nel Paese di origine (a prescindere dal fatto che tali figli possano poi prendersene cura: rileva solo la circostanza della loro presenza); oppure genitori ultrasessantacinquenni, se i figli presenti nel Paese di origine abbiano motivi di salute documentati che renda loro impossibile occuparsi dei genitori (nel silenzio della legge deve ritenersi che ovviamente se tali genitori ultrasessantacinquenni non abbiano affatto altri figli nel loro Paese di origine dovrebbero, a maggior ragione, rientrare fra i soggetti aventi diritto a ricongiungersi con il figlio già presente in Italia, che avvii la procedura).

La parentela fra il richiedente e uno o più dei soggetti sopraindicati (quindi, rapporto di coniugio, rapporto di filiazione in senso discendente o ascendente) nonchè lo stato di salute che impedisca ai figli maggiorenni del richiedente di potersi mantenere da sè soli nel loro Paese di origine o agli altri figli dei genitori del richiedente eventualmente presenti nel Paese di origine di occuparsi dei detti genitori devono essere documentati in modo idoneo (quanto ai rapporti di parentela: certificato di matrimonio, stato di famiglia storico, certificato di nascita; quanto agli stati di salute: certificati medici). Va documentata anche (in caso di richiesta di ricongiungimento con il proprio coniuge) l'assenza di bigamia in capo al richiedente (mediante stato di famiglia rilasciato dal comune italiano di residenza, dal quale non risulti che in Italia il richiedente viva con altro coniuge), mentre nel caso di ricongiungimento con il proprio genitore andrà documentata l'assenza di bigamia in capo a quest'ultimo (mediante certificato di matrimonio da cui risulti che il genitore è coniugato con una determinata persona; seguiranno poi gli accertamenti per verificare che non sia presente in Italia altra persona diversa da quella che risulti nel detto certificato e che tuttavia possegga lo status di coniuge del genitore del richiedente).
I detti documenti dovranno essere prodotti dal richiedente in lingua originale, con traduzione giurata in italiano (tranne ovviamente lo stato di famiglia in Italia), al momento del deposito di tutta la documentazione necessaria presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione al momento del ritiro del nulla osta.

Tuttavia, in determinati casi detta documentazione potrebbe non essere reperibile (si pensi alle difficoltà di certificazione in taluni Stati africani) o perchè manchi nel Paese di origine una autorità riconosciuta o perchè sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta documentazione: nel ricorrere di una di tali situazioni, si è previsto che le rappresentanze diplomatico consolari italiane potranno emettere esse stesse delle certificazioni sostitutive a fronte della produzione delle risultanze degli esami genetici effettuati a cura e spese dei ricongiunti.

Si precisa poi, quanto al concetto di “minore età” dei figli che si vogliano ricongiungere al richiedente, che tale requisito deve sussistere al momento in cui l'istanza per il rilascio di nulla osta viene presentata, ossia anche se successivamente ad essa il figlio dovesse compiere i 18 anni la procedura andrà avanti ugualmente.

Ed ancora, quanto al concetto di “figlio” minore, è inteso anche il minore adottato o sottoposto a tutela del richiedente.

Oltre alla documentazione attestante la parentela e/o gli stati di salute, nonchè l'assenza di bigamia, all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, intesa a consentire il ritiro del nulla osta, il richiedente dovrà presentare in triplice copia gli ulteriori documenti:

* sul proprio possesso di idoneo titolo di soggiorno (permesso, ex carta di soggiorno)

* sulla disponibilità di alloggio idoneo ad ospitare, oltre al richiedente, anche il ricongiunto (da dimostrare producendo sia l'atto di proprietà o contratto di locazione dell'immobile presso cui è situato l'alloggio, sia il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di residenza)

* sulla disponibilità di un reddito sufficiente, derivante dal lavoro o comunque da altra fonte lecita, da parte del richiedente, atta a sostentare il ricongiunto una volta arrivato in Italia, disponibilità determinata per legge stabilendo la sua corrispondenza ad un importo minimo annuo uguale all'assegno sociale, aumentato del 50% per ogni familiare da ricongiungere (la dimostrazione di tale disponibilità viene data attraverso la produzione della dichiarazione del datore di lavoro del richiedente che quest'ultimo è alle sue dipendenze, dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente stesso, delle ultime tre buste paga, di un documento di identità del datore di lavoro – o, se questo è una persona giuridica, della visura camerale della stessa e del documento di identità del suo legale rappresentante)

* sulla disponibilità di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a fornire una copertura sanitaria valida contro tutti i rischi di salute sul territorio italiano, in favore del genitore ultrasessantacinquenne, o sull'iscrizione del richiedente al Servizio sanitario nazionale (evidente è quindi che tale requisito documentale vale solo in caso di genitore ultrasessantacinquenne, non anche di genitore che abbia meno di 65 anni).

Ritirato il nulla osta e ottenuto il visto di ingresso il familiare da ricongiungere, la fase della presentazione della domanda di permesso di soggiorno non si discosterà dall'omologa fase nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro: anche in questo caso dovranno essere sostenuti determinati oneri economici per consentire la validazione della domanda (marca da bollo), il suo invio (posta assicurata) e il rilascio del titolo (versamento su c/c postale come contributo per il tesserino elettronico), nonchè il versamento di una tassa di importo compreso fra 80 e 200 euro (ad oggi, tuttavia, le modalità di pagamento nonchè di determinazione dell'importo esatto non sono state ancora chiarite dal Ministero dell'Interno).