Rispetto alla procedura ordinaria per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ed a quella abbastanza simile per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare) vi sono talune ipotesi, disciplinate dall'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in cui l'ordinamento prevede una decisa accelerazione nella tempistica per arrivare al rilascio del tanto agognato titolo di regolarizzazione del soggiorno.

Queste ipotesi agevolano per la maggior parte la realizzazione di forti interessi economici di società estere operanti in Italia o italiane che abbiano rapporti con l'estero, o comunque si rivolgono a talune categorie di lavoratori particolarmente qualificati, o molto più semplicemente legati a particolari rapporti con il loro datore di lavoro.

Riassuntivamente, si tratta di:

a)                  dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea

b)                  lettori universitari di scambio o di madre lingua

c)                  professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico

d)                  traduttori e interpreti

e)                  collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico

f)                    persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato

g)                  lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati

h)                  lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione

i)                    lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie

j)                    lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero

k)                  personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto

l)                    ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento

m)                artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche

n)                  stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91

o)                  giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere

p)                  persone che, secondo le norme internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»

q)                  infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Per tutte queste categorie di persone (salvo che per i lavoratori dello spettacolo, i giornalisti e gli sportivi), la procedura da seguire è sempre, comunque, quella trifasica (nulla osta – visto – permesso di soggiorno) ma, si ripete, agli stessi è dedicata una «corsia preferenziale», anche in considerazione del fatto che la loro assunzione al lavoro in Italia avviene al di fuori dell'ottenimento della quota del Decreto Flussi, per cui la procedura può essere attivata in qualsiasi periodo dell'anno e, quindi, strategicamente, in periodi in cui non vi sia la “congestione di lavoro” di cui soffrono Prefetture e Questure d'Italia relativamente alle domande per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In particolare, quanto all'ipotesi disciplinata dalla lettera a) dell'art. 27 (dirigenti o personale altamente specializzato), si tratta di lavoratori che risultano essere già alle dipendenze di una società, italiana, europea o estera, che fondamentalmente ha l'esigenza di mettere a capo di una propria filiale, divisione, dipartimento o semplice ufficio di rappresentanza, una persona di propria fiducia, e ciò spiega appunto come mai si parli, oltre che di dirigente, anche di personale altamente specializzato: ossia, il lavoratore in questione deve avere particolari capacità che lo rendano l'unico adatto a ricoprire un determinato ruolo alle dipendenze della società, ed in special modo in quella filiale, divisione, dipartimento, ufficio di rappresentanza.

Perchè questa “alta specializzazione” emerga, fra la documentazione posta a corredo della domanda telematica di nulla osta il datore di lavoro potrà indicare il curriculum vitae del lavoratore, titoli di studio, master, stage e quant'altro dimostri un'esperienza di quel lavoratore di almeno 6 mesi nel particolare settore in cui sarà chiamato ad operare in Italia.

Altra documentazione importante sarà quella afferente all'alloggio del lavoratore, che potrà essere a carico della società o con detrazione dallo stipendio (foresteria), ma in ogni caso con produzione sia dell'atto di proprietà o contratto di locazione, sia del certificato di idoneità alloggiativa dell'appartamento (rilasciato dal Comune competente).

Ed ancora: visura della Camera di Commercio della società, delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, tutte intese a dimostrare l'effettiva costituzione della filiale, divisione, dipartimento o ufficio di rappresentanza in Italia, nonchè e ancor prima l'esistenza della società, italiana, europea o estera.

Ed infine: ultima dichiarazione dei redditi e bilancio di esercizio (dai quali si evincano fatturato e reddito di esercizio dell'ultimo anno della società; o, se questa risulti costituita da meno di un anno, il fatturato e il reddito presunto), testo del contratto collettivo nazionale del lavoro che verrà applicato al lavoratore in Italia, lettera con la quale la società decida di distaccare in Italia il lavoratore specificandone i motivi ed accettazione di quella stessa lettera, contratto di lavoro per l'Italia o contratto di lavoro già in corso all'estero (regolarmente registrato secondo la normativa del Paese di origine del rapporto contrattuale) con specificazione delle clausole che regolano il distacco in altro Paese (quindi nel nostro caso in Italia) di quel lavoratore.

La procedura seguirà per il resto il suo corso ordinario: presentazione telematica della domanda per il rilascio del nulla osta, convocazione del legale rappresentante della società (o di un suo delegato, munito dei necessari poteri come da certificazione notarile appositamente rilasciata) presso lo Sportello Unico della Prefettura competente per il deposito della documentazione occorrente (fra cui quella sopra indicata), firma del contratto di soggiorno ad opera del legale rappresentante (o delegato), ritiro del nulla osta, presentazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore nel Paese in cui lavora abitualmente (che potrebbe anche non coincidere con il Paese di origine del lavoratore, se costui è già un lavoratore straniero che soggiorna regolarmente per motivi di lavoro in un Paese diverso dal suo), firma del contratto di soggiorno ad opera del lavoratore presso la Questura con contestuale ritiro della domanda per permesso di soggiorno (già compilata con i dati necessari) al fine del suo invio al Centro Servizi di Roma tramite lo sportello dell'ufficio postale abilitato.