L'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno in favore di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano è prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che espressamente prevede l'inespellibilità di alcune categorie di persone, fra cui appunto il coniuge (straniero) di cittadino italiano.

Si viene a creare, cioè, una situazione in cui il cittadino extracomunitario, pur sprovvisto di una titolo di soggiorno (altrimenti non avrebbe senso prevedere che lo stesso fosse inespellibile, essendo ciò evidentemente collegato al fatto di essere in regola con le condizioni per ammetterne il soggiorno in Italia), in mancanza di altre gravi ragioni quali la commissione di reati contro la sicurezza dello Stato, non può essere espulso nè allontanato. Ma la sua permane una situazione di presenza irregolare sul territorio dello Stato.

Per questo motivo, è previsto che il cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano si rechi in Questura per chiedere l'apposito modello di domanda per la richiesta di permesso di soggiorno, che verrà consegnato direttamente alla Questura, la quale poi, rilevate le impronte digitali dello straniero, rilascia in breve termine il titolo di soggiorno, ad oggi ancora in formato cartaceo anzichè elettronico.

Il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso una procedura alternativa a quella ordinaria e a quella per ricongiungimento familiare, ma per accedere ad essa, in seguito alla recente modifica dell'art. 116 del codice civile (che prevede, al fine di consentire allo straniero di contrarre matrimonio in Italia con cittadino italiano non solo il nulla osta ma anche il possesso di un titolo di soggiorno), occorre distinguere fra due ipotesi di partenza:

–                    lo straniero è già coniugato con il cittadino italiano nel momento in cui entra irregolarmente in Italia (questa ipotesi è, appunto, alternativa rispetto a quella in cui si chieda il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, nel senso che “normalmente” lo straniero dovrebbe attendere il rilascio del nulla osta per poi chiedere il visto e SOLO ALLORA entrare in Italia per, infine, chiedere il permesso; in questo caso, invece, tale procedura viene saltata, in quanto lo straniero entra in Italia senza nulla osta e senza visto, o anche solo senza nulla osta)

–                    lo straniero non è coniugato con il cittadino italiano, ma intende contrarre matrimonio in Italia.

La prima ipotesi è relativamente più semplice rispetto alla seconda.

Si parte infatti dal presupposto che il matrimonio sia stato celebrato all'estero, nel qual caso occorrerà far trascrivere detto matrimonio presso una rappresentanza diplomatico consolare italiana presente nel Paese di celebrazione, affinchè esso sia riconosciuto valido anche in Italia.

Dopo di che, occorrerà la seguente documentazione:

·                     certificato di matrimonio in lingua originale

·                     certificato di trascrizione dello stesso

·                     certificato di nascita in lingua originale dello straniero

·                     certificato contestuale di stato civile, nascita e residenza del coniuge italiano.

Il primo e il terzo documento vengono rilasciati dalle corrispondenti autorità civili straniere; vanno poi fatti tradurre in Italia dalla rappresentanza diplomatico consolare del Paese di origine dello straniero e, infine, legalizzati dalla Prefettura territorialmente competente a seconda del luogo di residenza coniugale in Italia.

A questo punto, la documentazione è pronta per essere prodotta in sede di presentazione della domanda di permesso di soggiorno.

La seconda ipotesi presenta senza dubbio delle complicazioni.

Anzitutto, lo straniero non è ancora coniugato con un cittadino italiano, quindi in senso molto pratico egli è un irregolare che potrebbe essere sanzionato con l'ordine di allontanamento e il decreto di espulsione da un momento all'altro, in seguito ad ordinari controlli di polizia.

Ecco quindi che contrarre matrimonio con un cittadino italiano diventa quasi una corsa contro il tempo e, in molti casi, in passato ha rappresentato un “escamotage” per aggirare un altrimenti doveroso provvedimento espulsivo.

Questo spiega come mai vi sia sempre stata una certa diffidenza verso il matrimonio celebrato in Italia fra uno straniero e un italiano, che in molti casi di fatto celava sotto un primo aspetto un chiaro intento elusivo e sotto un altro un accordo economico sottostante fra lo straniero e il nubendo italiano.

Per questo motivo, oggi il matrimonio italiano fra cittadino e straniero necessita oltre che del nulla osta dal matrimonio stesso, anche di un valido titolo di soggiorno di quest'ultimo: detto titolo può essere rappresentato non solo dal permesso di soggiorno, ma anche dal visto di ingresso che consenta il soggiorno in Italia (in assenza di permesso) fino a 90 giorni.
E' evidente, allora, che se il previo possesso del permesso, ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia, rende di fatto inutile richiedere poi il permesso per motivi familiari ex art. 19 del testo unico (salvo che il permesso di cui lo straniero sia già in possesso costituisca documento per c.d. "precario", ossia tale che non sia certo che venga riconfermata la sua validità - per cui a quel punto ottenere il permesso di soggiorno ex art. 19 in "sostituzione" del permesso già posseduto torna senza dubbio utile, in quanto garantisce una maggiore stabilità nel mantenimento della condizione di "soggiornante regolare" in Italia), il previo possesso di altro titolo come un visto con validità fino a 90 giorni rischia di non essere sufficiente per contrarre matrimonio (dati i tempi tecnici poi necessari per le pubblicazioni, il rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione, la fissazione di data utile per la celebrazione stessa) e, quindi, immediatamente dopo, chiedere il permesso di soggiorno ex art. 19.
In ogni caso, pur dopo il matrimonio, le autorità italiane restano molto attente nel valutare la genuinità del sodalizio coniugale, il che avviene attraverso i controlli sull'effettiva convivenza, dopo il matrimonio, dei due coniugi presso la comune residenza.

Sarebbe allora consigliabile attendere almeno un anno dopo il matrimonio prima di chiedere il permesso di soggiorno, visto che:

–                    già solo col matrimonio, lo straniero non può essere espulso, quindi ha comunque già raggiunto il suo scopo, sotto tale profilo (sebbene gli sia impedito di lavorare, essendo egli pur sempre formalmente un irregolare)

–                    trascorso un anno, in analogia a varie norme in materia di rapporti personali fra coniugi, si presume che il matrimonio sia autentico.

Ossia, più in là, rispetto alla celebrazione del matrimonio, si chiede il permesso di soggiorno, più alte sono le possibilità che eventuali accertamenti di polizia diano esito positivo (o che non vi siano affatto accertamenti di polizia).
Per altro verso, però, occorre considerare che, se nel frattempo lo straniero fosse stato oggetto di ordine di espulsione, la mancanza di un valido titolo di soggiorno non potrebbe impedire l'avviamento del procedimento penale verso lo straniero per inottemperanza all'ordine di espulsione: ciò lo costringerebbe successivamente, conseguito il titolo di soggiorno, a tutelarsi in sede penale per far valere l'estinzione del reato. In questa ipotesi, quindi, sarebbe consigliabile procedere al più presto, dopo il matrimonio, per chiedere il permesso di soggiorno.

In ogni caso, nell'ipotesi di matrimonio celebrato in Italia, anzitutto lo straniero dovrà munirsi di propri certificati di nascita e di stato civile libero, entrambi in lingua originale, che verranno rilasciati come al solito dalle autorità civili locali competenti.

Detti documenti dovranno essere tradotti dalla rappresentanza diplomatico consolare del suo Paese presente in Italia, poi legalizzati presso la Prefettura.

A questo punto, munito lo straniero di tali documenti e del passaporto, insieme al futuro coniuge  munito anch'esso di documento di riconoscimento, chiede, sempre in Prefettura, il rilascio del c.d. nulla osta alla celebrazione del matrimonio in Italia.

I detti documenti insieme al nulla osta e al titolo di soggiorno dello straniero andranno poi presentati presso l'ufficio di stato civile del Comune dove viene fissata la comune residenza, per istruire la pratica matrimoniale e giungere quindi al gran giorno.

Ottenuto finalmente il certificato matrimoniale dal Comune, lo straniero potrà unirlo agli altri documenti per presentare la domanda di permesso di soggiorno.