I nuovi arrivati, di età superiore ai sedici anni (ad esclusione delle persone affette da patologie, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta) dovranno sottoscrivere un accordo che, articolato per punti, traccia un percorso di inserimento, o meglio, disegna sulla carta un sistema di crediti tanto ambizioso, quanto in grado di sgretolarsi di fronte al livello di welfare formativo, di possibilità, di efficienza dell’amministrazione, su cui andrà ad intervenire.
Allo straniero verranno conferiti in partenza 16 punti, ma corsi di lingua (obbligatorio sarà il test di livello A2) e di educazione civica, scelta del medico di base, percorsi formativi, attività imprenditoriali, contratto di affitto, potranno contribuire ad accumulare i punti di cui, dopo due anni dalla stipula dell’accordo, lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento.
Condanne penali, anche non definitive, illeciti tributari e misure di sicurezza personali invece, saranno i motivi di decurtazione dei punti.
Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari:
a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti;
b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a );
c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.
L’art 4 bis del Testo Unico stabilisce inoltre che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, "lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero...", e sembra essere questa a questo punto la parte più difficile.