In materia di immigrazione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito il principio secondo cui il cittadino extracomunitario, familiare di cittadino comunitario, non può essere espulso solamente in ragione di precedenti o sopravvenute condanne penali (Corte di Giustizia, sentenza, sentenza del 13 settembre 2016, causa C-165/14).
E' invece necessario accertare l'effettivo grado di pericolosità sociale dello straniero.
In particolare, l'Autorità amministrativa potrà procedere all'espulsione solo se la pericolosità sia reale, attuale e sufficientemente grave da compromettere un interesse fondamentale dello Stato ospitante.
Nell'effettuare tale verifica, l'Autorità deve attenersi ai criteri di cui all'articolo 28 della Direttava n. 38/2004, ossia deve considerare la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione sociale e culturale, nonchè l'importanza dei legami con il Paese di origine e la gravità dell'infrazione commessa.
La Corte di Giustizia ha quindi ritenuto contraria al diritto comunitario la norma interna che vieti, senza possibilità di deroga, il rinnovo del permesso di soggiorno o comunque imponga l'espulsione, a causa di condanne penali.
Al riguardo, infatti, seppure la Direttiva comunitaria n. 38/2004 subordina il diritto al soggiorno alla necessità di garantire l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, bisogna comunque valutare caso per caso, tenendo conto anche del livello di integrazione dello straniero.
La Corte ribadisce in proposito che l'allontanamento dei cittadini UE e dei loro familiari (nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di valutare la legittimità di un espulsione comminata nei confronti di un cittadino extracomunitario, padre di minori cittadini comunitari, a lui affidati in via esclusiva) è una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal Trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante.
Inoltre il motivo di ordine pubblico, che determinerebbe l'espulsione o il diniego del permesso di soggiorno, rappresenta comunque una deroga, che come tale deve essere interpretata restrittivamente, senza che possa essere determinata unilateralmente dagli Stati membri.
In ogni caso deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, tenendo conto del comportamento personale dell'interessato, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, posto a tutela del diritto alla vita privata e familiare, in combinato con l'articolo 24 della stessa Carta, che tutela l'interesse superiore del minore (che risulti appunto affidato al cittadino straniero).
La Corte ricorda altresì che lo stesso articolo 27 della Direttiva sopra citata prevede espressamente che "la sola esistenza di condanne penali precedenti non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza".
Pertanto, solo dopo la verifica dei requisiti suddetti, si potrà eventualmente procedere all'espulsione.