Si possono elencare diverse ipotesi di soggiorno in Italia per cittadini di altri Stati dell'Unione Europea, a seconda che:

·                     si parli solo di loro o anche dei loro familiari, e se i loro familiari sono essi stessi comunitari o stranieri

·                     il soggiorno debba durare meno o più di 3 mesi, e se superiore a 3 mesi ma comunque a tempo determinato oppure debba essere permanente

·                     il soggiorno sia relativo a motivi di studio, lavoro o semplice residenza in Italia.

Per “cittadino di altro Stato dell'Unione Europea”, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (che ha riorganizzato la precedente e ormai superata disciplina in tema di soggiorno di cittadini comunitari) si intende:

·                     sia il cittadino di Paese effettivamente appartenente all'Unione Europea

·                     sia il cittadino di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera o Repubblica di San Marino.

Un primo discrimine, come si è visto, riguarda il caso che il cittadino comunitario debba soggiornare in Italia per non più di 3 mesi (articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2007), per un periodo superiore ma comunque limitato nel tempo (articoli 7 e 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007), a tempo indeterminato (articoli 14 e 16, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007).

Nella prima ipotesi il soggiorno è consentito con il solo possesso, da parte del comunitario, di un documento di identità valido, rilasciato dalla competente Autorità del proprio Paese di origine.

Nella seconda ipotesi, si presenta richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune italiano ove si intende porre la propria residenza: al momento della richiesta, vi è immediatamente da parte dell'Ufficio Anagrafe (o altro Ufficio diversamente denominato) il rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica. Ovvio, però, che all'atto della richiesta, a seconda del motivo di soggiorno, occorrerà presentare anche adeguata documentazione, e così precisamente:

·                     se il soggiorno è per motivi di lavoro subordinato: contratto di lavoro

·                     se il soggiorno è per motivi di lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e certificato di attribuzione di partita IVA (se poi il lavoratore autonomo è un professionista: certificato di iscrizione al relativo albo professionale)

·                     se il soggiorno è per motivi di studio: certificato di iscrizione al corso di studi o di formazione professionale, polizza sanitaria per studenti, documentazione atta a dimostrare la disponibilità di sufficienti risorse economiche di cui disporre durante il corso di studi

·                     se il soggiorno è per motivi di semplice residenza: polizza sanitaria avente validità di almeno 1 anno, documentazione che dimostri la disponibilità di sufficienti risorse economiche.

Nella terza ipotesi, va anzitutto posseduto il requisito della residenza legale e continuativa in Italia da almeno 5 anni, con decorrenza dalla data di inizio di validità della iscrizione anagrafica; a tal fine, si chiarisce che il soggiorno viene considerato continuativo anche se il richiedente si è assentato dal territorio italiano:

·                     per complessivi 6 mesi nel corso dell'anno

·                     per un periodo superiore ai 6 mesi, in corso d'anno, al solo fine di assolvere agli obblighi militari

·                     in ogni caso, anche a cavallo fra un anno e l'altro per un massimo di 12 mesi consecutivi, a causa di rilevanti motivi, quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro.

Con il possesso del requisito dei 5 anni, il cittadino comunitario potrà presentare al Comune italiano di residenza la richiesta volta ad ottenere l'attestazione di soggiorno permanente: anche in questo caso, il funzionario dell'Ufficio Anagrafe verifica la sussistenza dell'ipotesi di legge, ma il tempo per il rilascio non è immediato, bensì di 30 giorni dalla richiesta.

Successivamente, poi, se il cittadino comunitario si assenta dall'Italia per più di 2 anni consecutivi perde il diritto di soggiorno permanente.

Oltre al cittadino comunitario, a determinate condizioni anche alcuni suoi familiari possono beneficiare del diritto di soggiorno in Italia, per periodi brevi o più o meno lunghi o anche permanentemente.

Prima di scendere nel dettaglio delle procedure, si chiarisce che per “familiare” va inteso:

·                     il coniuge

·                     il partner con cui il cittadino comunitario abbia una unione registrata in base alla legge di uno Stato del'Unione Europea, sempre che la legge italiana abbia equiparato quel tipo di unione al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge italiana medesima

·                     i discendenti diretti (ossia in definitiva i figli) con età minore ai 21 anni, o che siano comunque a carico, nonchè quelli che abbiano rapporti discendenza solo con il coniuge o partner del cittadino comunitario

·                     gli ascendenti diretti (genitori, nonni, bisnonni) a carico, nonchè gli ascendenti solo del coniuge o partner.

In caso di soggiorno inferiore ai 3 mesi (articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2007):

·                     se il familiare è a sua volta un comunitario, il soggiorno sarà consentito con il semplice possesso di un documento di identità valido

·                     se il familiare è uno straniero, è richiesto il possesso di un passaporto (o documento equipollente) valido nonchè del visto di ingresso in Italia (quest'ultimo, però, a differenza dei casi ordinari in cui il visto viene rilasciato, è ottenibile gratuitamente e con priorità rispetto alle richieste “ordinarie”).

In caso di soggiorno superiore ai 3 mesi per familiari comunitari (articoli 7 e 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007), si opera un ulteriore distinguo a seconda che il familiare sia:

·                     coniuge, discendente o ascendente: egli dovrà essere in possesso di documento di identità valido rilasciato nel proprio Paese di origine, nonchè di documentazione che provi il rapporto di parentela, (per i discendenti di età superiore ai 21 anni e per gli ascendenti) che provi la condizione di familiare a carico, polizza sanitaria valida per almeno 1 anno, documentazione che provi la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sostentarsi

·                     partner o altro familiare che nel Paese di origine conviva o sia a carico del cittadino comunitario o necessiti di essere assistito da quest'ultimo in Italia per gravi motivi di salute: possesso di documento di identità valido (come sopra), documentazione sul rapporto di parentela (o di stabile relazione, nel caso del partner), sulla condizione di familiare a carico o convivente o con gravi motivi di salute (nel caso di altro familiare), sulla disponibilità di risorse economiche sufficienti (come sopra: non occorre se il cittadino comunitario è già in possesso di diritto di soggiorno per motivi di lavoro), polizza sanitaria con validità di almeno 1 anno (anche in questo caso, non occorre se il cittadino comunitario è già in possesso di diritto di soggiorno per motivi di lavoro).

In una ipotesi come nell'altra, occorre presentare all'Ufficio Anagrafe competente la richiesta volta al rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica: il rilascio del detto attestato, verificata la la sussistenza dei requisiti e della documentazione appena indicati, sarà immediato.

In caso di soggiorno superiore ai 3 mesi per familiari stranieri (articolo 10 del decreto legislativo n. 30 del 2007), occorre effettuare la relativa richiesta della carta di soggiorno (quale familiare straniero di cittadino comunitario, da non confondere con la carta di soggiorno di cittadino straniero tout court), carta che tuttavia, in attesa della definizione dell'apposito modello di domanda, viene rilasciata nella forma di permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo previa compilazione del modello 209, allegato 1.

È necessario produrre la seguente documentazione:

·                     documento di identità valido

·                     passaporto (o documento equipollente) valido

·                     visto di ingresso in Italia (rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle richieste “ordinarie”)

·                     documentazione sul rapporto di parentela

·                     documentazione sulla condizione di familiare a carico o convivente o con gravi motivi di salute che rendano necessaria l'assistenza in Italia da parte del cittadino comunitario avente già diritto di soggiorno

·                     iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario di cui si è familiare.

Il modello 209 andrà poi inviato tramite ufficio postale abilitato, corredato dai detti documenti e dai “soliti” versamenti sotto forma di bollo di 14,62 euro, bollettino di conto corrente di 27,50 euro (la carta viene rilasciata in forma di tesserino elettroncio) e contanti per 30 euro per l'invio tramite posta assicurata.

La carta avrà validità di 5 anni dal momento del rilascio.

In caso di soggiorno permanente (a tempo indeterminato) per familiari comunitari (articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007):

·                     requisito fondamentale è la residenza in Italia, legale e continuativa, del detto familiare da almeno 5 anni

·                     si presenta all'Ufficio Anagrafe competente apposita richiesta per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

·                     l'attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta

·                     il diritto di soggiorno permanente si perde a causa di assenze dall'Italia, successive al rilascio dell'attestazione, per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi.

In caso di soggiorno permanente (a tempo indeterminato) per familiari stranieri (articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007):

·                     requisito fondamentale è la residenza in Italia, legale e continuativa, del detto familiare da almeno 5 anni e che nel frattempo sia scaduta la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario precedentemente ottenuta

·                     si presenta alla Questura competente apposita richiesta per il rilascio della carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino comunitario

·                     la carta viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta

il diritto di soggiorno permanente si perde a causa di assenze dall'Italia, successive al rilascio dell'attestazione, per un periodo superiore ai 2 anni consecutivi.