In data 28.04.2011 la Corte di Giustizia della Comunità Europea sez. I ha pronunciato la famosa sentenza n° 40 nella causa C-61/11PPU, con la quale si stabilisce un principio di diritto comunitario, secondo il quale «la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.12.2008, 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, dev'essere interpretata nel senso che essa OSTA ad una NORMATIVA di uno STATO MEMBRO [nel caso specifico, l'Italia, n.d.r.]che PREVEDA l'IRROGAZIONE della PENA della RECLUSIONE al CITTADINO di un PAESE TERZO il cui SOGGIORNO sia IRREGOLARE per la SOLA RAGIONE che QUESTI, in VIOLAZIONE di un ORDINE di LASCIARE entro un DETERMINATO TERMINE il TERRITORIO dello STATO, PERMANE in detto territorio SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO». La direttiva comunitaria in questione (la n° 2008/115/CE del 16.12.2008) non è stata recepita dall'ordinamento italiano, pertanto, per costante giurisprudenza comunitaria, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro il termine previsto, i singoli cittadini sono legittimati ad invocare contro detto Stato membro (l'Italia nel caso di specie) le disposizioni di tale direttiva che appaiono incondizionate e sufficientemente precise: gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE, come chiarito dal punto 40 della sentenza n° 40 nella causa C-61/11PPU del 28.4.2011 Corte Europea di Giutizia, sono «incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto». Come stabilito, infine, anche dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria in data 10.05.2011 con la pronuncia n° 8 (parti Finessi c/ Min. Int.), il reato di violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall'art. 14, comma 5 ter del d. lgs. n° 286 del 1998 (punito con l'arresto fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l'arresto obbligatorio), NON è PIÙ COMPATIBILE con la DISCIPLINA COMUNITARIA delle PROCEDURE di RIMPATRIO di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, la SOPRAVVENIENZA NORMATIVA di MATRICE COMUNITARIA di IMMEDIATA APPLICAZIONE negli STATI MEMBRI, posto che è inutilmente decorso il termine per recepimento da parte dello Stato italiano, ha PRODOTTO l'ABOLITIO CRIMINIS previsto dall'art. 14, comma 5 ter del d. lgs. n° 286 del 1998, con EFFICACIA RETROATTIVA ex art. 2 codice penale. Tale retroattività riverbera i propri effetti su tutte le sentenze di condanna emesse sulla scorta degli artt. 14 e 15 della Legge Bossi/Fini a carico di soggetti stranieri, in quanto pronunciate per fatti che non sono più previsti dalla legge come reati, in virtù dei principi espressi dall'art. 2 cod. pen. della successione delle leggi penali e del favor rei.