In materia di immigrazione, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare al partner dello stesso sesso (sentenza del 23 febbraio 2016 - Pajic contro Croazia).
Nel caso esaminato dalla Corte, la Croazia aveva negato il permesso di soggiorno ad una cittadina bosniaca, per ricongiungimento con la propria compagna, residente in Croazia, e ciò in quanto la legge croata prevede il ricongiungimento solamente in favore di coppie eterosessuali, senza nulla dire sulle altre.
Orbene la Corte Europea ha ritenuto che tale rifiuto sia lesivo dei diritto al rispetto della vita privata e dell'unità familiare, nonchè contrario al divieto di discriminazione, previsti dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Pertanto, afferma la Corte, sebbene gli Stati membri della citata Convenzione abbiano libertà di scelta in merito alle politiche di immigrazione, essi non possono comunque violare il diritto alla vita familiare degli individui.
Su tali basi deve essere riconosciuto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare al partner dello stesso sesso, anche in assenza di una norma nazionale esplicita.