Cittadinanza italiana per stranieri residenti in Italia

1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DA AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Documentazione da presentare

2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE... (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano, può, entro un anno dalla data del riconoscimento, dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.
L’interessato deve esprimere la volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.

3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1192)
Il figlio di genitori, entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni può acquistare la cittadinanza italiana.
L'interessato deve esprimere la sua volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.


4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992) e
RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.

 

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica nei casi di:

  • MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992)
    in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.
  • PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
    - allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
    - al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
    - all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
    - allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
    - allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
    - allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.
     
  • CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

    DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE DURANTE LA II GUERRA MONDIALE - Legge 124/2006
     
DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEI TERRITORI EX ITALIANI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE - Legge 124/2006
E' previsto l'acquisto della cittadinanza italiana per i connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e per i loro discendenti (Trattato di Osimo e Parigi).

Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio cittadinanza del Comune di residenza.
 

Normativa di riferimento
  • L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
  • L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
  • D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".