A livello generale, in materia di immigrazione, la Costituzione spagnola prevede la competenza esclusiva dello Stato, escludendo qualsiasi intervento delle Comunità Autonome (art. 149, comma 1, n. 2 Costituzione).

La prima legge sull'immigrazione nello Stato spagnolo è la Ley Organica 7/85 "dei diritti e delle libertà degli stranieri in Spagna", anche se essa non prevede un trattamento legislativo specifico che differenzi la comunità migrante dal resto della cittadinanza. Essa infatti era volta essenzialmente a regolamentare i flussi migratori in arrivo, poco orientata alla dimensione umana. È, invece, il successivo regolamento di attuazione del 1996 a porre una maggiore attenzione alla tutela dei diritti degli stranieri. Da quella data fino al 2004, il fenomeno dell'immigrazione diventa oggetto di innumerevoli iniziative istituzionali. Durante questi anni la legislazione sull'immigrazione è stata modificata in tre occasioni, ovvero: la legge 4/200, la legge 8/2000 e la 14/2003, ognuna delle quali ha inflitto nuovi restringimenti dei diritti e delle libertà degli immigrati, attraverso una politica di repressione e una visione conflittuale dell'immigrazione. Con l'approvazione della Ley Organica 4/2000 dei "diritti e libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale" si stabilisce un elenco dei diritti dei cittadini immigrati. Nello stesso anno, a pocni mesi di distanza, viene approvata una nuova riforma, la Ley Organica 8/2000, che inasprisce i requisiti di ingresso e di regolarizzazione, definendo in modo più preciso la tipologia delle infrazioni amministrative e incrementando le possibilità di espulsione. Nel marzo del 2003, il Governo centrale, dopo l'annullamento da parte del Tribunale Supremo di alcuni articoli del regolamento di attuazione, annuncia la sua intenzione di modificare ancora una volta la legge sull'immigrazione. Gli obiettivi individuati sono il miglioramento della gestione della procedura amministrativa; il rafforzamento degli strumenti sanzionatori e l'incorporazione della normativa europea recentemente approvata.

Dopo questo quadro generale, si analizza la Ley Organica 4/2000, nella quale non è prevista alcuna fattispecie criminosa concernente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. Questo non significa che la Spagna abbia rinunciato ad adottare misure di contrasto del fenomeno. Con questa legge e le successive modifiche si privilegia l'impiego in via esclusiva di sanzioni amministrative, graduando la risposta sanzionatoria in relazione alla gravità dei reati commessi. Inoltre, la clandestinità non costituisce in sè un reato autonomo, quindi non è perseguibile penalmente. Si rimane così sul versante sanzionatorio amministrativo, al quale il testo legislativo in esame dedica un intero titolo, il terzo, denominato "De las infracciones en materia extranjerìa y su regime sancionador".

All'interno di esso, si distinguno tre tipologie di illeciti aministrativi in materia, qualificati come lievi (art. 52), gravi (art. 53) e molto gravi (art. 54).

Con particolare riferimento alle infrazioni qualificate come gravi, nel vigente testo normativo modificato dalla Ley Organica n. 14 del 2003, alla lett. a) è contemplata l'ipotesi che possiamo definire come "condizione di soggiorno irregolare" (nelle ipotesi di permesso scaduto, svolgimento di attività di lavoro senza le autorizzazioni richieste quando non si dispone di un regolare permesso di soggiorno). In base al diritto vigente, dunque, neppure a livello amministrativo si punisce in modo esplicito l'ingresso illegale, bensì si reprime la permanenza irregolare o senza titolo. A livello sanzionatorio, l'art. 55 lett. b) prevede in questi casi una sanzione pecuniaria da 301 a 6000 euro (art. 55 comma 1 lett. b). In alternativa alla sanzione amministrativa può essere adottato, per le violazioni gravi di cui all'art. 54 e molto gravi di cui all'art. 53, lettere a, b, c, d ed f, un provvedimento di espulsione (art. 57). È interessante notare come l'art. 57 n. 2 precisi che costituisce parimenti causa di espulsione in via amministrativa – al di fuori della ipotesi di commissione di infrazioni qualificate come molto gravi o di quelle gravi espressamente richiamate – il fatto che lo straniero, responsabile di un'infrazione per così dire 'minore', sia stato in precedenza condannato, dentro o fuori dalla Spagna (in questa seconda ipotesi è necessaria la cosiddetta previsione della doppia incriminazione) per un reato doloso punito con pena detentiva superiore ad un anno.

Da ultimo si sottolinea come, in pendenza del procedimento di espulsione in via amministrativa, il giudice può altresì disporre la permanenza preventiva dello straniero in un Centro de internamiento per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni non rinnovabili (decorso inutilmente tale termine senza che sia stata disposta l'espulsione, il soggetto dovrà perciò essere senz'altro rimesso in libertà). Merita grande attenzione anche la recente evoluzione dell'atteggiamento, sul versamente prettamente penalistico, che l'ordinamento spagnolo ha mostrato di seguire nei confronti dello straniero irregolare che delinque. La norma – chiave è costituita dall'art. 89 del codice penale entrato in vigore nel 1995. Tale articolo è stato negli ultimi anni oggetto di radicali modifiche, dapprima ad opera della Ley Organica n. 8/2000, e poi ad opera della Ley Organica n. 14/2003. Tale articolo disponeva originariamente che le pene privative della libertà personale inferiori a sei anni inflitte ad uno straniero non legalmente residente in Spagna potessero essere sostituite dalla sua espulsione dal territorio nazionale. Allo stesso modo, i Giudici o i Tribunali, su richiesta del Ministerio Fiscal (una figura simile al Pubblico Ministero italiano), potevano disporre l'espulsione dal territorio nazionale dello straniero condannato a pena detentiva uguale o superiore a sei anni, sempre che questi avesse scontato i tre quarti della pena comminatagli. Il secondo comma del medesimo articolo disponeva poi che lo straniero non potesse rientrare in Spagna per un periodo variabile dai tre ai dieci anni, computato dal giorno di convalida della sua espulsione, e proporzionato alla durata della pena imposta. Se lo straniero espulso avesse fatto reingresso nel territorio spagnolo prima del suddetto termine, avrebbe scontato la pena che era stata sostituita dall'espulsione. Il terzo comma, infine, disponeva che, nonostante quanto disposto dai commi precedenti, lo straniero che avesse tentato di violare un provvedimento giudiziale di espulsione con espresso divieto di reingresso nel territorio spagnolo e che fosse stato sorpreso alla frontiera, sarebbe stato espulso ad opera dell'autorità governativa a ciò preposta. Le pene privative della libertà personale inferiori a sei anni inflitte ad uno straniero non legalmente residente in Spagna devono essere sostituite in sentenza dall'espulsione dal territorio nazionale, salvo che il Giudice o il Tribunale, previo parere del Ministero dell'Interno, in via eccezionale e in forma motivata, valuti che la natura del delitto è tale da giustificare il compimento dell'esecuzione della condanna in un istituto penitenziario in Spagna. Allo stesso modo, i Giudici o i Tribunali, su richiesta del Ministerio Fiscal, devono disporre in sentenza l'espulsione dal territorio nazionale dello straniero illegalmente residente in Spagna condannato a pena detentiva uguale o superiore a sei anni, in caso in cui si acceda alla semilibertà o una volta che si considerino scontati i tre quarti della condanna, salvo che, eccezionalmente e con forma motivata, si valuti che la natura del delitto è tale da giustificare il compimento dell'esecuzione della condanna in un istituto penitenziario in Spagna.

L'espulsione verrà effettuata senza che trovi applicazione il disposto degli articoli 80, 87 e 88 del codice penale (che dettano le regole generali in tema di sospensione dell'esecuzione e di sostituzione delle pene privative della libertà). L'espulsione così disposta comporta l'archiviazione di qualunque procedimento amministrativo avente ad oggetto la concessione di autorizzazioni per risiedere o lavorare in Spagna. Sul presupposto che, una volta disposta l'espulsione, questa non possa essere eseguita, si procederà al completamento dell'esecuzione della pena privativa della libertà originariamente imposta o del periodo di condanna ancora pendente. Lo straniero non potrà rientrare in Spagna per un periodo di dieci anni, computato dal giorno di convalida della sua espulsione e, in ogni caso, nel periodo in cui la pena non sia prescritta. Lo straniero che tenta di violare un provvedimento giudiziale di espulsione con divieto di reingresso di cui ai commi precedenti sarà riaccompagnato indietro dall'autorità governativa preoposta, e si comincerà a computare di nuovo e integralmente il termine di divieto di ingresso. L'ultimo comma dispone infine che quanto stabilito nella norma non si applica agli stranieri condannati per delitti di traffico e sfruttamento illegale di manodopera, delitti contro i diritti di altri cittadini stranieri e, infine, delitti contro l'ordine costituzionale e l'esercizio di libertà fondamentali. Dunque, l'ordinamento spagnolo ha optato per una rinuncia all'esecuzione delle condanne privative della libertà personale nei confronti degli stranieri, adottando un meccanismo non più discrezionale come in passato bensì automatico. L'espulsione può così essere qualificata quale vera e propria pena sostitutiva rispetto alla detenzione.

Per ciò che concerne la struttura della Ley Organica 4/2000, si compone di un Titolo Preliminare e di quattro Titoli.

Il Titolo Preliminare (artt. 1-2) stabilisce l'ambito di applicazione della legge.

Il Titolo I (artt. 3-24) disciplina i diritti e le libertà degli stranieri, tra i quali il diritto al ricongiungimento familiare, all'assistenza sanitaria e allo studio. Il primo articolo è il più esteso. Il terzo articolo modifica la legge 7/1985 del 2 aprile, che regolamento i fondamenti dello Statuto locale, al fine di perfezionare le informazioni contenute nel Registro municipale degli stranieri registrati. Il quarto articolo introduce una nuova disposizione aggiuntiva nella Legge 30/1992 del 26 novembre, sullo Statuto giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del Procedimento amministrativo comune, al fine di includere espressamente in questa legge un rinvio alla Ley Organica 4/2000, di modo che ai procedimenti disciplinati nella Legge 30/1992 si applichino le peculiarità procedimentali che la Ley Organica 4/2000 introduce con carattere di novità. L'articolo quinto modifica la legge 3/1991 del 10 gennaio sulla concorrenza sleale, considerando come sleale l'assunzione di stranieri privi di autorizzazione a lavorare quale prevista nella legislazione sull'immigrazione.

Il Titolo II (artt. 25-49) disciplina lo status giuridico dello straniero in Spagna e si ispira al principio di favorirne l'ingresso e la residenza nell'ambito della legalità, in contrasto con l'immigrazione irregolare.

I quattro Capitoli del Titolo regolamentano, più precisamente, il sistema dei visti, il permesso di soggiorno e di residenza, nonchè il permesso di lavoro.

Il Titolo III (artt. 50-66), relativo alle infrazioni della disciplina immigratoria e al relativo regime sanzionatorio, contiene modifiche per quanto concerne le misure per la lotta all'immigrazione clandestina e il miglioramento dei meccanismi per evitare il fenomeno. Tra le misure individuate, si distinguono: le sanzioni contro le compagnie di trasporto (che colpiscono i trasportatori che conducono nel territorio spagnolo stranieri senza i requisiti di ingresso) e le sanzioni dirette contro chi organizza reti per il traffico di esseri umani, estendendo i controlli ad attività collegate e facilitando la neutralizzazione dei mezzi di trasporto usati dai trafficanti. La legge, inoltre, distingue tre tipi di infrazione amministrativa: lieve, grave e molto grave. Le infrazioni lievi (art. 52) riguardano essenzialmente le omissioni o i ritardi nella comunicazione di dati personali alle autorità amministrative competenti. Quelle gravi (art. 53) concernono, tra l'altro, la condizione di soggiorno irregolare (permesso scaduto, svolgimento di attività di lavoro senza le autorizzazioni richieste), il rilascio di dichiarazioni false o incomplete circa la nazionalità, lo stato civile e la residenza, l'inottemperanza di eventuali misure di pubblica sicurezza adottate a carico del cittadino straniero, il coinvolgimento in attività suscettibili di arrecare pregiudizio all'ordine pubblico. Le infrazioni molto gravi (art. 54) sussistono sostanzialmente nel caso di partecipazione ad attività tali da compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e le relazioni internazionali della Spagna, ovvero nel caso di coivolgimento in organizzazioni criminali finalizzate al traffico di esseri umani, di incitamento all'odio razziale, etnico o religioso, di sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente residenti in territorio spagnolo.

Infine, il Titoloo IV è dedicato al coordinamento dei poteri pubblici in materia. Nella gestione del fenomeno migratorio, la politica spagnola è stata orientata, in una prima fase, su due canali: nuovi ingressi nel mercato del lavoro e la lotta al lavoro sommerso che ha portato, tra l'altro, alla sanatoria del 2005. Negli ultimi anni, le misure adottate sono volte alla lotta all'immigrazione clandestina e, contemporaneamente, a favorire i rimpatri volontari, mediante le indennità di disoccupazione e i microcrediti per coloro che vogliono rientrare nei paesi natii per avviarvi attività economiche; questo in seguito all'aumento del numero di stranieri disoccupati cresciuto notevolmente soprattutto a causa della crisi del settore immobiliare. Azioni differenti adottate per governare un fenomeno complesso che anche nella società spagnola da marginale è divenuto strutturale e di rilevanza in campo politico, economico e sociale.

Il 23 dicembre 2000 è stata invece pubblicata la Legge organica 8/2000, del 22 dicembre, che ha preso in considerazione le necessità emerse nell'affrontare il fenomeno dell'immigrazione come fatto strutturale, il quale ha reso la Spagna un Paese di sempre maggior destinazione dei flussi migratori. L'approvazione della menzionata legge ha costituito anche una risposta all'esigenza di incorporare gli impegni internazionali assunti dalla Spagna in questo ambito. Si era reso soprattutto necessario dare attuazione ai principi adottati dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea nel Consiglio europeo tenutosi a Tampere il 16 e 17 ottobre 1999, principi relativi alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonchè all'acquisizione degli accordi di Schengen relativi al regime di ingresso, condizioni di rilascio dei visti, disciplina del soggiorno degli stranieri e responsabilità e sanzioni dei vettori. La Ley Organica 8/2000 ha inoltre apportato delle modifiche in tema di rilascio dei visti, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni dell'accordo di Schengen, che prevede il rilascio del permesso di residenza provvisorio per motivi umanitari o in circostanze eccezionali e opera una differenziazione tra l'apolide e la situazione dello straniero che, non potendo procurarsi documenti di identificazione in altri Paesi, desideri ottenerli in Spagna. Per quanto riguarda il soggiorno di cittadini non comunitari sul territorio nazionale, la legge (artt. 30, 30 bis, 31, 32) distingue tra differenti condizioni, di permanenza temporanea (estancia), fino a 90 giorni, e di permanenza per periodi superiori a 90 giorni (residencia), titolo ripartito a sua volta in periodi da 90 giorni a 5 anni (residencia temporal) e in permanenza a tempo indeterminato (residencia permanente). Il permesso di residenza temporanea (art. 31 comma 2) è concesso allo straniero che dimostri di disporre di mezzi di sostentamento adeguati per sè e per la propria famiglia, di non avere precedenti penali per reati commessi in Spagna e di possedere documenti che diano conto delle finalità del soggiorno (art. 25). Inoltre, di regola, non è consentito l'accesso al territorio spagnolo a cittadini provenienti da Paesi in Via di Sviluppo in cui si siano verificate o siano in corso epidemie. La residencia permanente è concessa a chi dimostri di aver soggiornato con continuità in territorio spagnolo per almeno 5 anni (art. 32 comma 2).

Ai sensi dell'articolo 26, altresì, non è consentito l'ingresso in territorio spagnolo agli stranieri già espulsi o a coloro ai quali non sia consentito l'accesso in territorio spagnolo per motivi stabiliti dalla legge o da convenzioni internazionali a cui la Spagna abbia aderito. Il divieto di ingresso è stabilito con atto motivato, comunicato all'interessato insieme alle informazioni relative alla possibilità di ricorrere per ottenere l'annullamento.

Vigente la Ley Organica 8/2000, si sono evidenziate diverse circostanze che, considerate nel loro insieme, hanno imposto la necessità di adattare la stessa Legge ai cambiamenti di un fenomeno in continuo sviluppo come quello migratorio. Così, insieme al considerevole incremento del numero di residenti stranieri in Spagna, prodottosi negli ultimi anni, si è anche constatato un mutamento delle forme in cui si manifesta l'evento migratorio di cui è recettore questo Paese. Ciò ha indotto ad adottare un approccio volto ad incrementare la conoscenza di tale fenomeno, al fine di incorporare strumenti normativi che rendano possibile un'organizzazione migliore e più semplice dei flussi migratori, agevolando gli strumenti con cui deve svilupparsi un'immigrazione rispettosa della legalità, e rafforzando i meccanismi per incidere nella lotta contro un'immigrazione illegale sempre più organizzata e dotata di risorse sempre maggiori per conseguire i propri obiettivi. Le suddette circostanze, unite all'esigenza, da una parte, di adattare la normativa interna in tale materia alle decisioni che durante gli ultimi due anni sono state assunte in seno all'Unione europea, nonchè, dall'altra, di inserire determinate osservazioni tecniche compiute dal Tribunale supremo, hanno spinto a riconsiderare diversi aspetti della legislazione vigente sull'immigrazione.

Gli obiettivi perseguiti con tale riforma della legislazione sono i seguenti:

1. il miglioramento della gestione, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e dello statuto giuridico, della condizione degli stranieri in Spagna, nonchè la determinazione dei tipi di visto e degli effetti degli stessi, e la lotta contro l'uso fraudolento delle procedure amministrative di gestione di tale materia;

2. il rafforzamento e il miglioramento degli strumenti sanzionatori previsti nella Ley Organica 4/2000, per la lotta contro l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. In tal senso, si potenzia egualmente la collaborazione con le società di trasporto in modo da poter contare su flussi di informazione maggiori concernenti le persone destinate ad essere trasportate sul territorio spagnolo. Dette informazioni serviranno a rafforzare gli strumenti disponibili per garantire la sicurezza dei trasporti internazionali, specialmente di quelli per via aerea. Allo stesso tempo, si rafforza il procedimento di espulsione degli stranieri che accedono illegalmente al nostro paese e si estendono le condotte tipizzate come violazioni gravi a tutti i soggetti che, con scopo di lucro, undcano, favoriscano, promuovano o agevolino l'immigrazione clandestina di soggetti in transto diretti in Spagna, o il loro soggiorno nel nostro paese;

3. l'incorporazione delle disposizioni approvate dall'Unione europea in tema di esigibilità delle imposte sul rilascio dei visti, nonchè di sanzioni contro i vettori e di riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione, allo scopo di impedire che gli stranieri per cui sia stata decisa l'espulsione in qualsiasi Stato membro possano tentare di sottrarvisi trasferendosi in un altro Stato. Per quanto riguarda le imposte per il rilascio di visti, si incorporano le disposizioni contenute nella Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la parte VII e l'allegato 12 del Procedimento comune di istruzione consolare, nonchè l'annesso 14 a) del Manuale comune. Le modifiche legislative introdotte hanno l'obiettivo di adeguare la legge spagnola alla Decisione del Consiglio e comprendono il cambiamento di oggetto del fatto imponibile dell'imposta che, nel caso del visto diventa l'invio della richiesta di quest'ultimo. Per quanto attiene ai vettori, si incorporano le disposizioni della direttiva 2001/51/CEE del 28 giugno 2001 con cui sono state completare le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Quanto all'esecuzione delle decisioni di espulsione assunte da altri Stati membri dell'Unione europea, si adatta la normativa alle disposizioni della Direttiva 2001/40/CEE del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione di cittadini di Stati terzi.

Si incorpora anche la Direttiva 2002/90/CEE del 28 novembre 2002, finalizzata a definire l'aiuto all'ingresso, alla circolazione e al soggiorno irregolari;

4. Gli adattamenti al testo della Legge Organica 4/2000, derivati dalla sentenza del Tribunale Supremo del 23 marzo 2003, relative alla necessaria disciplina, nella sopraccitata legge organica, di determinati precetti del Regolamento di esecuzione della Legge organica 4/2000, approvato dal Regio Decreto 864/2001 del 20 luglio.

Le modifiche lasciano intatti l'elenco dei diritti e la struttura della Legge organica 4/2000.

Innanzitutto si è introdotta una modifica con cui è stato stabilito l'obbligo di munirsi di carta di identità di straniero, quale documento che fa fede circa l'autorizzazioine a soggiornare, adattando così la normativa al regolamento 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno del 2002.

In materia di ricongiungimento familiare, onde evitare le frodi dei "ricongiungimenti a catena" si è introdotto nella Legge organica l'obbligo che questi sia titolare di un'autorizzazione di residenza indipendente, nonchè determinati requisiti per l'esercizio del ricongiungimento familiare nel caso di ascendenti preventivamente ricongiunti.

Ugualmente si precisano i casi in cui coniugi e figli ricongiunti hanno il diritto di richiedere un'autorizzazione di residenza indipendente, per cui in ogni caso sarà necessario che essi abbiano già un'autorizzazione a lavorare.

Inoltre i cambiamenti in materia di visti vogliono semplificare i procedimenti amministrativi in modo da favorire l'immigrazione legale degli stranieri che intendano soggiornare in Spagna sopprimendo i procedimenti inutili. Una volta che lo straniero abbia fatto ingresso in Spagna, il visto conferisce il diritto di godere della particolare condizione per cui il visto è stato emesso. Nell'adempimento degli obiettivi della riforma, una questione fondamentale è quella di conferire al visto una funzione ulteriore, ossia quella di fare fede circa una precedente autorizzazione amministrativa a soggiornare e a prestare lavoro in Spagna. In tal modo si dà al visto un effetto del tutto particolare: conferire allo straniero il diritto di soggiornare nel paese godendo della situazione per cui il visto già sia stato rilasciato. Attualmente il visto non ha alcun effetto una volta che lo straniero abbia fatto in gresso in Spagna, dovendo lo stesso rivolgersi senza indugio agli uffici competenti per richiedere l'autorizzazione al soggiorno e/o al lavoro. Grazie al nuovo modello, il visto darà diritto a soggiornare sul territorio nazionale nella particolare condizione per cui sia stato concesso. Di fatto, se il visto non serve solo per fare ingresso in Spagna, ma conferisce anche il diritto a soggiornarvi e, se del caso, a lavorare, non ha senso mantenere la possibilità di esonero dallo stesso, dal momento che la sua concessione non servirebbe solo per esimere da un requisito di ingresso nel paese, bensì anche per esimere dalla necessaria concessione di autorizzazione per risiedere e per lavorare.

Un regolamento disciplina puntualmente le situazioni riconducibili a tale enunciato generico.

Si migliora, inoltre, la disciplina dei presupposti rilevanti per il rilascio della documentazione degli stranieri.

Ugualmente, si introducono le modifiche pertinenti per introdurre le precisazioni che in materia fiscale vengono previste dalla Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1001.

In materia di violazioni e relative sanzioni, le modifiche sono finalizzate a dotare l'ordinamento giuridico di strumenti rafforzati per la lotta all'immigrazione illegale.

In relazione ai centri di internamento, si include nella legge organica un nuovo paragrafo che disciplina il regime interno di tali centri, garantendo il diritto alla comunicazione degli stranieri che vi si trovano.

Con riferimento alle società di trasporto sono previsti obblighi di informazione circa l'identità dei passeggeri che saranno trasportati in Spagna prima della loro partenza dal paese di provenienza, nonchè dei passeggeri che non lasciano il territorio spagnolo entro la data prevista sul biglietto di viaggio.

Si includono anche modifiche per adattare questo titolo agli obblighi previsti dalle direttive europee sulle sanzioni contro i vettori e il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione.

Infine le nuove disposizioni aggiuntive della Legge organica 4/2000, sono dirette a introdurre strumenti per migliorare la gestione dei procedimenti relativi all'immigrazione, allo scopo di organizzare adeguatamente i flussi migratori ed evitarne lo sfruttamento illegale. A tal scopo si introduce, con carattere generale, l'obbligo di identificazione dell'interessato nella presentazione di richieste relative alle autorizzazioni alla residenza e al lavoro, da realizzarsi nei registri degli organi competenti. Con ciò la recezione delle richieste sarà immediata e i procedimenti più efficienti.

L'ultima disposizione aggiuntiva sancisce il principio di collaborazione tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, prevedendo l'accesso delle autorità di pubblica sicurezza, nell'adempimento delle loro funzioni e nel rispetto delle garanzie di protezione dei dati, all'informazione di cui dispongano altri organi dell'amministrazione statale.

Da ultimo si introducono nella legge i documenti che riguardano l'identità degli stranieri che devono risultare dall'iscrizione al registro, adattando lo statuto dei cittadini comunitari alle disposizioni del Regio decreto 178/2003 del 14 febbraio, relativo a ingresso e soggiorno in Spagna di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati che sono parte dell'accordo dello Spazio Economco Europeo. L'attuale Legge sull'immigrazione, approvata nel dicembre 2003, è il frutto di una negoziazione congiunta tra partiti politici opposti, che pone in evidenza una lettura politica simile ad entrambi i partiti sul fenomeno immigratorio. In più, ad oggi, il governo ha negato la possibilità di modificare la Legge sull'immigrazione, limitando così l'attuazione di un articolazione del nuovo regolamento. Esso predispone che un lavoratore si possa regolarizzare attraverso una denuncia al suo datore di lavoro, ma è necessario che possa dimostrare di lavorare da almeno un anno con lui, e anche di essere residente da due anni nello Stato spagnolo. Si introduce anche un generico diritto di accesso al registro municipale a favore della direzione generale di polizia, con l'obiettivo di migliorare l'esercizio delle competenze legalmente stabilite relative al controllo del soggiorno degli stranieri in Spagna. Questo diritto è formulato in termini di reciprocità con l'istituto nazionale di statistica, stabilendo l'obbligo della direzione generale di polizia di comunicare a tale istituto, al fine di tenere aggiornato il contenuto del registro, i dati degli stranieri che possano avere subito delle variazioni.

Per concludere, la legislazione spagnola in materia di immigrazione irregolare risulta essere molto complessa e sfaccettata a causa di un fenomeno migratorio che si articola e si diffonde in modo sempre più diversificato.