Si illustrano di seguito le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, al D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di norme minime per le procedure da applicare nei Paesi dell'Unione Europea ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Il citato Decreto del 2011 incide unicamente sull'art. 35, venendo a rivedere la procedura per la impugnazione delle decisioni della Commissione Territoriale (ma non solo di essa, come si vedrà fra poco), che si occupa di esaminare le domande di concessione dello status di rifugiato.

Precedentemente all'intervento legislativo, era prevista la possibilità di impugnare unicamente le decisioni della Commissione Territoriale (tipicamente, di diniego dello status di rifugiato), attraverso un ricorso da proporsi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello in cui aveva sede la Commissione medesima (ad esempio: contro le decisioni della Commissione Territoriale presso la Prefettura di Brescia, l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi era il Tribunale di Milano). Tale ricorso era concesso anche per l'ipotesi in cui la Commissione aveva concesso la protezione sussidiaria anzichè la protezione internazionale tipica dello status di rifugiato.
La norma prevedeva anche il termine di decadenza per la proposizione del ricorso (30 giorni dalla comunicazione del provvedimento) ed una minuziosa procedura, che giungeva fino al ricorso per cassazione.

Nella versione attuale, invece, il ricorso è possibile anche avverso la decisione della Commissione nazionale, di revoca dello status o di dichiarazione di sua cessazione, o di revoca o dichiarazione cessazione della protezione sussidiaria.
Nessun riferimento all'autorità giudiziaria competente a decidere del ricorso, se non nella generica indicazione di autorità "ordinaria". Il motivo è semplice: il decreto 150 è il c.d. "tagliariti", provvedimento generale del Governo per la riduzione e/o semplificazione dei riti processuali. Ogni riferimento alle particolari competenze, procedure e decadenze è contenuto in detto decreto.
In particolare, la procedura relativa ai ricorsi qui in discussione è contenuta nell'art. 19 del citato Decreto.
A tal proposito, si segnala che:
- il rito applicabile ai ricorsi qui in commento è il rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss. del codice di procedura civile)
- il tribunale competente per i ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale e della Commissione Nazionale siede in composizione monocratica (unico giudice)
- il tribunale competente per i ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione Nazionale è quello che siede nel capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento concessivo dello status (rifugiato o protezione sussidiaria), ossia di fatto è lo stesso giudice competente per il caso che la Commissione Territoriale non avesse concesso lo status
- il termine di decadenza per la proposizione è stato mantenuto in 30 giorni per il caso ordinario, mentre è stato introdotto un termine più lungo di 60 giorni se il ricorrente siede all'estero. Inoltre, è stata disciplinata la possibilità di invio del ricorso non solo tramite deposito in cancelleria, ma anche con il servizio postale o attraverso le rappresentanze diplomatico-consolari
- è stata generalizzata la regola della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, attraverso la sola proposizione del ricorso, indicando espressamente le eccezioni a tale regola (che sono le medesime di prima); mantenuta comunque la possibilità di ottenere in via d'urgenza la sospensione anche nei casi eccezionali
- sono state codificate le regole della comunicazione di ricorso e decreto ad opera della cancelleria (anzichè della parte ricorrente) e della trattazione in via d'urgenza del ricorso medesimo (in ogni grado), quest'ultima regola va a sostituire la previsione espressa del comma 10 dell'art. 35, che invece indicava in 3 mesi "dalla presentazione del ricorso" la decisione sull'impugnazione presentata
- è possibile per la Commissione depositare atti e documentazione ritenuti necessari ai fini istruttori
- il giudice ha poteri istruttori d'ufficio, purchè esercitati ai fini di definire la controversia.