La Corte d'Appello di Milano, Sez. V Civile, conosce il contrasto della Cassazione in merito alla possibilità, nei Procedimenti Camerali, come quello in oggetto, di concedere un nuovo termine per la notifica del Decreto di fissazione della udienza e del Ricorso introduttivo, laddove quest’ultimo sia stato tempestivamente depositato, come nella fattispecie.

Talune pronunce, infatti, ritengono che, per la proposizione del Reclamo sia sufficiente il tempestivo deposito del Ricorso, potendo la nullità o l’omissione della notifica dell’Atto introduttivo e del Decreto di fissazione d’udienza essere sanate, in applicazione dell’articolo 162, primo comma c.p.c., mediante l’ordine di rinnovazione emesso dal giudice, Cass. 12.983/2009.

Altre pronunce ritengono, invece, che nei Procedimenti di impugnazione che si svolgono con Rito Camerale….. l’Appello, pur tempestivamente proposto mediante deposito del Ricorso nel termine previsto dalla Legge, è improcedibile, ove la notificazione del Ricorso depositato e del Decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al Giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, imposto dal principio della cosiddetta Ragionevole Durata del Processo, ex articolo 111, secondo comma, della Costituzione, di assegnare all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedere, a norma dell’articolo 291 c.p.c., (Cass. Ord. 11.992/2010- Cass. S.U-20.604/ 2008).

Questa Corte ritiene, tuttavia, che si debba distinguere l’ipotesi in cui la concessione di un nuovo termine per gli adempimenti omessi o viziati comporti o meno la fissazione di un’ulteriore udienza.

Solo nel caso in cui la concessione di un nuovo termine comporti  la fissazione di un’ulteriore udienza – sempre che la parte non dimostri la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini -  la concessione di un nuovo termine per la notifica produce una immotivata dilatazione dei tempi del Procedimento Camerale che, al contrario, è caratterizzato dalla celerità e dalla concentrazione degli adempimenti, in funzione della effettiva tutela delle posizioni giuridiche coinvolte.

Ciò si infrange contro il principio della ragionevole durata del Giudizio, sancito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

E’ quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Milano, Sezione V, con Decreto  del 25 Febbraio 2011. Nel caso specifico, un cittadino egiziano aveva proposto reclamo avverso il Decreto con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il Ricorso contro il Provvedimento del questore di Milano che aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il cittadino egiziano dopo avere tempestivamente depositato l’atto di impugnazione, aveva omesso di notificare il Reclamo e il Decreto Presidenziale di fissazione dell’udienza al Ministero degli Interni.

All’udienza, il cittadino egiziano ha chiesto la concessione di un’ulteriore termine per notificare alla controparte, rimasta contumace, l’impugnazione, con la conseguente fissazione di una nuova udienza.

La Corte d’Appello ha dichiarato improcedibile il Reclamo: infatti, nel caso di specie non poteva  essere concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica (omessa) del Ricorso e del relativo Decreto, perché tale adempimento avrebbe comportato o comporterebbe necessariamente la fissazione di una nuova udienza di discussione, con ingiustificata dilatazione dei tempi del Processo, non avendo il reclamante dimostrato, e neppure addotto, i presupposti per la sua rimessione in termini.