Con una delibera approvata l’11 novembre dello scorso anno, infatti, la Giunta comunale di Meolo ha stabilito che l’iscrizione anagrafica del cittadino di Stato membro dell’Unione europea venga subordinata, tra l’altro, alla rispondenza dell’alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, nonché, nei casi di cittadini dell’Unione “inattivi” ovvero non lavoratori, all’autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo calcolato utilizzando il parametro dell’importo dell’assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell’autorità comunale della veridicità e congruità dell’autocertificazione resa.
Riguardo all’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, la delibera pone invece l’obbligatorietà del requisito del possesso del passaporto ed, ugualmente, la dimostrazione dell’affettiva sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio.
Nel parere, l’Unar evidenzia i profili di illegittimità della delibera della Giunta comunale di Meolo, in quanto, introducendo nuovi requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, l’autorità comunale ha esorbitato dal corretto riparto delle competenze previsto dall’art. 117 Cost.


Di seguito il testo del parere UNAR:

L’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni collocata presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12 ottobre 2011 ha espresso un parere critico nei confronti della delibera della Giunta comunale di Meolo (prov. di Venezia) con la quale sono stati previsti requisiti aggiuntivi in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea e dei cittadini di Stati terzi, rispetto a quelli previsti rispettivamente dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione e dal T.U. immigrazione.

Con suddetta delibera dd. 11 novembre 2010, infatti, la giunta comunale di Meolo ha stabilito che l’iscrizione anagrafica del cittadino di Stato membro dell’Unione europea venga subordinata, tra l’altro, alla rispondenza dell’alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, nonché, nei casi di cittadini dell’Unione “inattivi” ovvero non lavoratori, all’autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo calcolato utilizzando il parametro dell’importo dell’assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell’autorità comunale della veridicità e congruità dell’autocertificazione resa.

Riguardo all’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, la delibera della giunta comunale di Meolo pone l’obbligatorietà del requisito del possesso del passaporto ed, ugualmente, la dimostrazione dell’affettiva sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio.

Nel parere, l’UNAR evidenzia i profili di illegittimità della delibera della giunta comunale di Meolo, in quanto, introducendo nuovi requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, l’autorità comunale ha esorbitato dal corretto riparto delle competenze previsto dall’articolo 117 Cost.

Nel merito, l’UNAR sottolinea come la delibera della Giunta comunale di Meolo confligge con la direttiva europea n. 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e la conseguente normativa nazionale di recepimento, finendo per introdurre norme e requisiti già oggetto di condanna da parte della Commissione europea. Proprio in risposta da una procedura preliminare di infrazione da parte della Commissione europea, il Governo italiano ha emanato di recente il d.l. 23 giugno 2011 n. 89, poi convertito in legge n. 129/2011, con il quale sono state modificate le norme di trasposizione della direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari, prevedendo che l’autorizzazione al soggiorno del cittadino dell’UE “inattivo” non possa essere subordinata alla presenza di un importo minimo di risorse sufficienti, senza tenere conto della situazione personale complessiva dell’interessato, così come le verifiche sulla veridicità e congruenza delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino comunitario in materia di disponibilità di risorse economiche sufficiente non possano essere effettuate in maniera sistematica, ma solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. Ugualmente, l’introduzione di un requisito di rispondenza dell’alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, non essendo menzionato nella direttiva europea sulla libera circolazione, si pone in evidente contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Riguardo alla parte della delibera che riguarda l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, il parere dell’UNAR evidenza i profili di illegittimità e di violazione del principio di parità di trattamento nel momento in cui il Comune di Meolo si arroga poteri di controllo dell’immigrazione e di accertamento della regolarità del soggiorno dello straniero spettanti unicamente all’autorità statale. Appare ugualmente illegittima la decisione della giunta del Comune di Meolo di subordinare l’iscrizione anagrafica dello straniero ad una verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio in quanto la legislazione nazionale vigente, anche dopo le modifiche apportate dal “decreto sicurezza” (legge n. 94/2009) non prevede tale diretto collegamento tra poteri di controllo del Sindaco in materia di abitabilità degli alloggi e procedimento anagrafico.