Con il Decreto del 27 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. del 28 maggio 2020), il Ministro dell'Interno - di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - ha diramato le istruzioni di dettaglio per la presentazione e la successiva istruttoria delle domande relative alla cosiddetta "Emersione 2020", disciplinata dall'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio").

Vediamole in sintesi, rivolgendo lo sguardo alle procedure che consentono al lavoratore extra UE di conseguire, rispettivamente, un permesso di soggiorno per lavoro e un permesso di soggiorno temporaneo per "ricerca lavoro".

Ø Procedura per il Permesso di soggiorno per lavoro (ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020).

Il datore di lavoro (italiano, cittadino UE o straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo) può presentare domanda per regolarizzare uno rapporto di lavoro "in nero" o per instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino extra UE, purché:

a) il contratto di lavoro sia ascrivibile ad uno dei settori previsti nell'allegato 1 al Decreto Interministeriale (agricoltura, silvicoltura, pesca; industrie alimentari e delle bevande; attività di raccolta, smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti; attività dei servizi di alloggio e ristorazione connessi alle aziende agricole; cura e manutenzione del paesaggio; lavoro domestico e di assistenza a persone non autosufficienti);

b) il lavoratore straniero sia presente ininterrottamente in Italia almeno a far data dall’8 marzo 2020. Tale circostanza dovrà risultare dalla dichiarazione di presenza ex L. n. 68/2007 precedentemente resa dallo straniero (desumibile anche dal timbro d'ingresso sul passaporto); oppure, dai rilievi fottodattiloscopici effettuati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza sulla persona dello straniero; oppure, infine, da attestazioni/documentazione aventi data certa e provenienti da organismi pubblici, che lo straniero dovrà esibire in sede di convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione competente. In merito a tale ultima modalità di prova, il Decreto Interministeriale precisa - come avvenuto per l'Emersione 2012 - che per "organismi pubblici" devono intendersi quei "soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblica".
Varranno, verosimilmente, le considerazioni espresse sul punto dall'Avvocatura Generale dello Stato in occasione della procedura di Emersione 2012 (e quindi l'idoneità, all'uopo, di certificazioni mediche provenienti da strutture pubbliche/convenzionate con il SSN; abbonamenti nominativi al trasporto pubblico locale; contratti di attivazione di utenze di telefonia mobile; ricevute "MoneyGram" o di servizi analoghi). In ogni caso, la documetazione comprovante la presenza in Italia dello straniero dovrà fare riferimento a fatti anteriori all'8 marzo 2020; inoltre la presenza dovrà essere ininterrotta, ossia non dovrà risultare che lo straniero abbia lasciato l'Italia posteriormente a tale data.

Inoltre:
c) l'istanza di emersione tramite il datore di lavoro è soggetta al previo pagamento di un contributo forfettario d'importo pari ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Tale onere va assolto mediante modello "F24 Vesamento con Elementi Identificativi", presso qualsiasi sportello bancario oppure tramite on-line banking, seguendo le istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 27/E del 29 maggio 2020). Inoltre, è necessario acquistare una marca da bollo da 16 euro, il cui codice a barre dovrà essere indicato nella domanda di emersione.

d) l'istanza di emersione va presentata dal datore di lavoro utilizzando l'apposito modulo telematico, reperibile nel portale informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 15 luglio 2020. Si precisa che - a differenza di quanto avviene per le domande di "nulla osta" disciplinate dai "Decreti Flussi" - non vi è alcun limite quantitativo (c.d. "quota") in relazione alla procedura di emersionePertanto, tutte le domande presentate entro le ore 22 del 15 luglio 2020 saranno trattate dall'Amministrazione.

e) il datore di lavoro - oltre a dover garantire una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro prescelto - dovrà dimostrare il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato, desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale/bilancio di esercizio precedente, pari a:
  • per il lavoro domestico: 20.000 euro annui (27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da persone conviventi). Il coniuge e i parenti entro il secondo grado - ancorché non conviventi - possono concorrere alla determinazione del requisito reddituale del datore di lavoro;
  • per gli altri settori lavorativi: 30.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro presenti più domande (ossia intenda assumere/regolarizzare più lavoratori), l'Ispettorato del Lavoro competente valuterà la congruità del reddito  ponendolo in relazione al numero delle domande persentante e ai conseguenti oneri retributivi e contributivi previsti dal CCNL;
  • per l'assunzione/regolarizzazione di un solo "badante" (lavoratore addetto all'assistenza di persona non autosufficiente/portatrice di handicap) non è richiesta la dimostrazione di reddito da parte del datore di lavoro.
f) lo Sportello Unico Immigrazione della provincia ove risiede/ha sede il datore di lavoro - acquisiti i pareri favorevoli dalla Questura e dall'Ispettorato del Lavoro negli ambiti di rispettiva competenza - convocherà le parti del rapporto di lavoro per l'esibizione della documentazione e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Ø Procedura per il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca lavoro (ex art. 103, comma 2, D.L. 34/2020).

Lo straniero extra UE può presentare alla Questura delle provincia ove risiede - tramite inoltro di "kit postale" - domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per "ricerca lavoro", purché:

a) sia presente in Italia in modo ininterrotto almeno a far data dall'8 marzo 2020 (vedi sopra);

b) sia in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito. Nell'ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato smarrito, occorrerà esibire denuncia di furto/smarrimento;

c) abbia svolto attività di lavoro - esclusivamente nei settori previsti dalla normativa sull'emersione - in data anteriore al 31 ottobre 2019. Tale circostanza andrà comprovata mediante esibizione di apposita certificazione resa dal Centro per l'Impiego. In alternativa, lo straniero potrà produrre l'ulteriore documentazione idonea elencata all'art. 7, comma 2, lett. b) del Decreto Interministeriale.
Lo straniero richiedente dovrà:
  • versare l'importo di 130 Euro a titolo di contributo forfettario per la procedura di emersione, sempre secondo le modalità di cui alla Risoluzione 27/E del 29 maggio 2020;
  • munirsi di una marca da bollo da 16 Euro (che, verosimilmente, andrà apposta sul modello di domanda alla presenza del funzionario di Poste Italiane);
  • sostenere il costo dell'assicurata postale (pari a 30 Euro).
La Questura, acquisita l'istanza, verificherà la sussistenza di motivi ostativi all'ammissibilità del richiedente alla procedura e acquisirà il parere del competente Ispettorato del Lavoro in merito all'attività lavorativa svolta dallo straniero anteriormente al 31 ottobre 2019. Laddove - successivamente all'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo per "ricerca lavoro" e anteriormente alla sua scadenza - lo straniero intenda convertire lo stesso in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, egli dovrà:
  • presentare la domanda di conversione mediante un nuovo "kit postale" indirizzato alla Questura territorialmente competente, esclusivamente per uno dei settori lavorativi previsti dalla normativa sull'emersione;
  • allegarvi l'attestazione del competente Ispettorato del lavoro circa l'ascrivibilità del nuovo contratto di lavoro ad uno dei suddetti settori lavorativi, nonché circa la rispondenza delle condizioni lavorative alla prescrizioni del CCNL. In merito alle modalità di acquisizione di tale attestazione, il Decreto Interministeriale rimanda ad una circolare di prossima emanazione.
Ø Cause d’inammissibilità della domanda/revoca della regolarizzazione.

-    Sono inammissibili alla procedura gli stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico/sicurezza dello Stato/pericolosità sociale, quelli segnalati all’interno della banca dati Schengen, quelli condannati anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del Codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per il traffico di stupefacenti, per lo sfruttamento della prostituzione, per il favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina.
-    Sono inammissibili i datori di lavoro condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.
-    lI contratto di lavoro basato su un rapporto fittizio/non rispondente al vero comporterà la revoca della regolarizzazione, nonché del permesso di soggiorno eventualmente concesso.

Avv. Livio Pochetti (tutti i diritti riservati).