In caso di sospensione della cartella esattoriale, nel corso del giudizio di impugnazione della stessa, Equitalia non può disporre misure cautelari, quali il fermo del veicolo o l'iscrizione ipotecaria.
Qualora procedesse in tal senso, sarebbe tenuta a risarcire i danni al contribuente.
A tal proposito la Commissione tributaria provinciale di Roma ha espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile, e quindi anche in mancanza di una prova certa sull'esatto ammontare del danno (CTP Roma, sentenza del 22 aprile 2013, n. 241/1/2013).
Tale diritto, per altro, era stato già riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3057/2009.