Sospensione dei pagamenti delle PA
Chi deve ricevere un pagamento da una Pubblica Amministrazione, superiore a 5.000 euro, può incorrere nella sospensione del pagamento se ha delle cartelle esattoriali insolute.
Questo è quanto prevede l'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.


Pagamento concomitante di più fatture
La verifica ex articolo 48 bis scatta dunque quando l'importo da pagare è superiore a 5.000 Euro.
Cosa succede tuttavia quando si tratta di più fatture che singolarmente considerate non raggiungono la soglia suddetta?
Spesso accade infatti che il medesimo fornitore, anche in relazione a più contratti, abbia emesso una pluralità di fatture, per le quali la stessa Amministrazione procede alla liquidazione attraverso l'emissione di un unico mandato di pagamento, per ragioni di praticità procedimentale e speditezza dell'azione amministrativa.
Al riguardo, appare utile ricordare che il pagamento – identificato nella sua accezione privatistica e non come fase della spesa nel suo significato contabile – è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale.
Pertanto, nell'esempio indicato, le diverse fatture identificano distinti pagamenti intesi nell'accezione privatistica sopra detta.
La circostanza, poi, che l'Amministrazione nel procedere alla liquidazione di quanto dovuto ad un medesimo beneficiario provveda al pagamento – per esigenze di semplificazione o, talvolta, per momentanea carenza di liquidità e conseguente necessitata liquidazione congiunta di più somme dovute – emettendo un unico mandato relativo a varie fatture, non implica la necessità di dover effettuare la verifica ex articolo 48 bis nel caso in cui sia stata superata la soglia dei cinquemila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato e non anche all'importo delle singole fatture.
A ben vedere, infatti, una diversa interpretazione che porti a riferire la soglia di operatività della verifica prevista dal citato articolo 48 bis alla somma degli importi indicati nello stesso mandato di pagamento, appare suscettibile di generare disparità applicative da parte delle diverse Amministrazioni, specie tra quelle che procedono alla liquidazione dei debiti con una certa correntezza e quelle che, per vari motivi, si trovano a liquidare, anche a distanza di tempo, una pluralità di fatture ricevute da uno stesso fornitore.
La medesima soluzione, si ritiene debba essere estesa anche al caso in cui le diverse fatture, pur riferendosi ad un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni o servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi o dagli usi.