In tema di rottamazione delle cartelle esattoriali, la Cassazione ha fornito alcune precisazioni circa gli effetti della domanda di rottamazione rispetto ai giudizi pendenti (Cassazione, ordinanza del 10 ottobre 2019, n. 25588; Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24083). In particolare, ha affermato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio  deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 391 del Codice di procedura civile, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato.
In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.                                                                     
Tali principi valgono anche per la definizione agevolata di cui al Decreto Legge n. 119/2018, ("rottamazione ter").                                                                     
Riguardo le spese del giudizio, la Cassazione ritiene debba dichiararsi un "non luogo a provvedere" perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cassazione, sentenza n. 24803/2018).