I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base ad accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef per un importo massimo di € 5.164,57.
Devono, altresì, essere conteggiati anche i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs 252/2005, ovvero 1° gennaio 2007, e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a € 2.582,29 annui.
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Essi sono, invece, assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota che è sostanzialmente più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Si può accedere alle prestazioni pensionistiche con 5 anni di anticipo rispetto ai requisiti per ottenere la pensione nel sistema obbligatorio, qualora l’iscritto cessi la propria attività lavorativa e rimanga inoccupato per un periodo superiore a 48 mesi.
L’ art. 11, c. 3, D.Lgs. 252/2005 stabilisce che << le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro>>.
Sempre l’ art. 11 del D.Lgs. 252/2005 prevede che, << nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo , commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata (interamente) in capitale>>.
Provando a spiegare, allo scopo di non erogare rendite di esiguo importo, è consentita l’erogazione sotto forma di capitale di tutto il montante maturato qualora la rendita scaturente dal 70% del montante finale sia inferiore a € 190, 86, pari al 50% dell’assegno sociale. La Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione – Covip – ritiene che, ai fini del predetto calcolo, debba prendersi ai riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sono esclusi, pertanto, i contributi non dedotti nonché i rendimenti già tassati.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche il soggetto erogante applicherà all’aderente la tassazione sostitutiva mediante ritenuta a titolo d’imposta con aliquota:
- del 15%;
- riducibile di 0.30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuale. Si avrà in questo modo una tassazione del 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il Tfr lasciato in azienda. Il Tfr infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a € 15.000, quindi l’aliquota applicata al Tfr lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Sulle somme erogate sotto forma di rendita non saranno calcolate le addizionali che sono applicabili esclusivamente sul reddito soggetto ad Irpef ordinaria.
Nel caso di prestazione sotto forma di capitale la successiva liquidazione da parte degli uffici non è più prevista.
L’ articolo 11, comma7, del D.Lgs. 252/2005 riconosce la possibilità di richiedere agli iscritti un anticipo in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari, per un importo massimo del 75%. Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione. Sempre decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti che, secondo quanto sostiene la Covip, devono essere valutate dall’aderente e sulle quali il Fondo non deve entrare nel merito.
Sull’anticipo della posizione maturata nel fondo pensione verrà applicata una ritenuta paria a:
- 15% ridotta di 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione al fondo complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 23% su anticipazione per acquisto prima casa o interventi e per ulteriori esigenze. Ai sensi del comma 8 le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, compreso il Tfr e le plusvalenze realizzate.