Molti sono gli italiani che hanno deciso di aderire alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione ter) ritenendo che fosse la migliore soluzione anche per evitare azioni cautelari o esecutive da parte dell’ex Equitalia.

Nonostante ciò, complice anche la pandemia da Covid 19, può accedere che pur avendo presentato l’istanza di adesione, il contribuente non sia più in grado di adempiere al piano di rateazione delle somme inizialmente concordato. Ebbene, com’è noto, il mancato pagamento anche solo di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata e l’impossibilità ad accedere a una successiva rateazione del debito, senza contare che l’ex Equitalia potrà promuovere immediatamente tutte le azioni per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Azioni che, in molti casi, possono essere particolarmente invasive, come ad esempio il pignoramento sul conto bancario o sullo stipendio, il fermo del proprio veicolo o l’iscrizione d’ipoteca sull’immobile.

Cosa fare in casi simili?

Inutile dire che già solo aver richiesto la definizione agevolata oppure aver versato anche  una rata del piano di  rateazione, complica notevolmente le cose. Ma non è il caso di disperare. Una possibile soluzione a disposizione del contribuente è quella di verificare se gli atti oggetto di rottamazione siano stati correttamente notificati secondo i dettami legislativi. Molti, infatti, sono i casi di illegittimità degli atti per il mancato rispetto delle norme in materia di notifica. Basta il mancato invio di una raccomandata successiva prevista dalla legge a far invalidare l’intera notifica  In caso di irregolarità nelle notifiche si potrà dunque  ricorrere in sede giudiziale per ottenere la nullità dell’iscrizione a ruolo.

 Bisogna individuare, in questi casi, la strada migliore da seguire.

Detta verifica si deve fare presso i preposti Uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, oppure nel caso di notifica di avvisi di accertamento presso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo sia l’estratto di ruolo sia le relazioni di notificazione delle cartelle rottamate. Quanto sopra vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivi notificati dall’Agenzia delle Entrate (le relate di notifica in quest’ultimo caso si chiedono all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente) oppure gli avvisi di addebito dell’INPS (le relate di notifica si chiedono all’Ufficio INPS). Per i contributi INPS iscritti a ruolo vi è, inoltre, la probabilità che essi siano nel frattempo caduti in prescrizione!

L’unica raccomandazione che posso dare è quella di fare esaminare la documentazione a un professionista di cui avete fiducia e che conosca molto bene la materia tributaria.
 
Avv. Alessandro Sgrò
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