A cura di PAOLO POZZAN ADVOGADOS - avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona) Il Decreto legge 10/F 2020 del 26 marzo ha stabilito una serie di norme eccezionali di flessibilizzazione e rinvio nel pagamento di imposte e oneri sociali a carico delle aziende nel 2º trimestre del 2020.
 
Le misure di flessibilizzazione stabilite dal DL 10/F 2020 sono relative a 4 campi:
1 – Obbligazioni legale alla dichiarazione IRC (IRPEG portoghese)
2 – Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (Versamenti INPS)
3 – Versamento della trattenuta alla fonte di IRPF dei dipendenti
4 – Liquidazione e versamento IVA
Analizzando ogni misura singolarmente considerata:
 
Obbligazioni legale alla dichiarazione IRC (IRPEG portoghese)
Relativamente agli obblighi IRC (dichiarazione assimilabile all’IRPEG italiano) si tratta di misure di rinvio di alcuni obblighi dichiarativi e conseguentemente di versamento della quale possono beneficiare tutte le aziende, in particolare:
1 – Pagamento Speciale in Acconto PEC posticipato dal 31/03 al 30/06.
2 – Modello 22 – IRC (IRPEG) posticipato dal 31/03 al 31/07.
3 – Pagamento in Acconto (PPC) e Pagamento Addizionale in Acconto (PPA) posticipato dal 31/07 al 31/08.
 
Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (Versamenti INPS)
Si tratta di misure di proroga nel versamento degli oneri sociali (contributi INPS) a carico del datore di lavoro nel 2º trimestre 2020. Tuttavia questa misura non è disponibile a tutte le aziende ma solo a quelle che rientrano nei seguenti criteri:
  • Liberi professionisti e imprenditori individuali
  • Aziende con meno di 50 dipendenti
  • Aziende con dipendenti tra i 50 e i 249 con una perdita di fatturazione media superiore al 20% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in comparazione al periodo omologo del 2019.
  • Aziende con più di 250 dipendenti sempre che esercitino attività nel settore del turismo e aviazione civile o attività che sono state obbligate a chiudere nei termini dell’art. 7 del Decreto 2-A/2020 e  con una perdita di fatturazione media superiore al 20% nel mei di marzo, aprile e maggio 2020 in comparazione al periodo omologo del 2019.
Le aziende beneficiarie di questa misura di flessibilizzazione potranno pagare solo 1/3 della tassa di contributo previdenziale (23,75% del salario) nel rispettivo trimestre di marzo, aprile e maggio (da versare rispettivamente ad aprile, maggio e giugno) ed i rimanenti 2/3 potranno essere pagati in 2 modi:
  • In 3 rate senza interessi da luglio a settembre.
  • In 6 rate senza interessi da luglio a dicembre.
 
Versamento della trattenuta alla fonte di IRPF dei dipendenti
Potranno accedere a questa misura di flessibilizzazione fiscale:
  • Tutte le aziende e liberi professionisti con un volume di fatturazione uguale ed inferiore a 10M di euro nel 2018.
  • Tutte le aziende e liberi professionisti obbligati a chiudere nei termini dell’art. 7 del Decreto 2-A/2020.
  • Tutte le aziende e liberi professionisti che abbiano iniziato o riiniziato attività nel 2019
  • Tutte le aziende e liberi professionisti con una perdita di fatturazione media superiore al 20% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in comparazione al periodo omologo del 2019
Le aziende beneficiarie di questa misura di flessibilizzazione potranno effettuare i versamenti delle trattenute alla fonte IRPEF dei dipendenti previste al 20 aprile, 20 maggio e 20 giugno, nella misura di 1/3 dovendo pagare i rimanenti 1/3 nella data della scadenza dei versamenti a scadere nei mesi seguenti.
ESEMPIO: 20-aprile: 1/3 relativa ad aprile; 20-maggio: 1/3 maggio + 2º 1/3 aprile; 20-giugno: 1/3 di giugno + 2º 1/3 maggio + 3º 1/3 aprile; 20-luglio: tutto luglio + 2º 1/3 giugno + 3º 1/3 maggio; etc..
In alternativa il versamento della trattenuta alla fonte IRPEG potrà essere effettuato in 6 mesi pagando tuttavia interessi compensatori relativamente agli ultimi 3 mesi.
 
Liquidazione e versamento IVA
Potranno accedere a questa misura di flessibilizzazione fiscale:
  • Tutte le aziende e liberi professionisti con un volume di fatturazione uguale ed inferiore a 10M di euro nel 2018.
  • Tutte le aziende e liberi professionisti obbligati a chiudere nei termini dell’art. 7 del Decreto 2-A/2020.
  • Tutte le aziende e liberi professionisti che abbiano iniziato o riiniziato attività nel 2019
  • Tutte le aziende e liberi professionisti con una perdita di fatturazione media superiore al 20% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in comparazione al periodo omologo del 2019
Le aziende beneficiarie di questa misura di flessibilizzazione potranno effettuare i versamenti IVA nella rispettiva scadenza mensile o trimestrale, nella misura di 1/3 dovendo pagare i rimanenti 1/3 nella data della scadenza dichiarazione IVA seguente.
ESEMPIO IVA MENSILE: 15-aprile: 1/3 relativa ad aprile; 15-maggio: 1/3 maggio + 2º 1/3 aprile; 15-giugno: 1/3 di giugno + 2º 1/3 maggio + 3º 1/3 aprile; 15-luglio: tutto luglio + 2º 1/3 giugno + 3º 1/3 maggio; etc..
In alternativa il versamento IVA potrà essere effettuato in 6 mesi pagando tuttavia interessi compensatori relativamente agli ultimi 3 mesi.
ESEMPIO IVA TRIMESTRALE: 20-maggio: 1/3 relativa a maggio; 20-giugno: 2º 1/3 maggio; 20-luglio: 3º 1/3 maggio.
In alternativa il versamento IVA potrà essere effettuato in 6 mesi pagando tuttavia interessi compensatori relativamente agli ultimi 3 mesi.
A cura di PAOLO POZZAN ADVOGADOS - avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)