Come è noto, il Decreto del Fare (Decreto Legge n. 69/2013), entrato in vigore il 22 giugno 2013, ha introdotto il divieto per Equitalia di pignorare la prima casa.
Ricordiamo che il divieto di pignoramento sussiste se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • l'immobile deve essere adibito a prima casa;
  • deve essere l'unico di proprietà del debitore;
  • il debitore deve avervi la residenza anagrafica;
  • deve trattarsi di abitazione non di lusso, ossia non deve rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville).
Ricordiamo anche che lo stesso divieto vale anche per gli ulteriori immobili eventualmente in possesso del contribuente (seconda casa) se il debito non supera i 120.000,00 euro.
Cosa succede ai pignoramenti della prima casa iniziati prima della data di entrata in vigore del Decreto del Fare?
In un primo momento, tali pignoramenti furono sospesi, in attesa di maggiori chiarimenti (come da disposizioni della stessa Equitalia del 1 luglio 2013).
Ora, il Ministero Dell'Economia, in risposta ad un intervento della Commissione Finanza, ha precisato che tali pignoramenti sono validi, in quanto appunto anteriori all'introduzione del divieto.
Questa precisazione del Ministero, ovviamente, comporterà la riapertura dei pignoramenti che erano stati sospesi, salvo ovviamente eventuali arresti giurisprudenziali.