La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, in caso di opposizione ad un pignoramento presso terzi dell'Agenzia della riscossione per crediti di natura tributaria (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30756).
  La Corte, ribadendo il più recente orientamento, afferma che "al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di esecuzione forzata (che nel caso di specie era l'omessa notifica della cartella esattoriale e la conseguente decadenza), e non la natura del pignoramento come atto dell'espropriazione forzata".

In particolare ha ritenuto che in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (nello stesso senso, Cassazione, sentenza n. 13913/2017 e n. 11481/2018).

In tali ipotesi, infatti, l'impugnazione dell'atto di pignoramento è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio del pignoramento.

Trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti previste dall'articolo 57 DPR 602/1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 5 giugno 2017, n. 13916).

Non ha neanche rilievo se la decadenza sia effettivamente maturata o meno a seguito delle prove addotte dalle parti, in quanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della decadenza o della notificazione della cartella e, quindi, secundum eventum.

La soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 Costicolo, è data quindi dal riconoscimento della facoltà per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all'atto successivo, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/92, che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile "non conosciuto" unitamente al successivo atto notificato al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità.

L'eccepita omessa notifica e decadenza della cartella di pagamento rende, quindi, il pignoramento impugnabile, unitamente alla cartella stessa, dinanzi alla commissione tributaria.