Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2   decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte. Così ha stabilito la Corte di Cassazione Civ., Sez. V, con sentenza n. 4749 del 23.02.2021, ove si legge “Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018).
Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sè non può escluderne la valenza probatoria, qualora non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifico accertamento.”
In senso conferme si segnala la sentenza n. 22018 del 13.10.2020 ove si legge “Nel processo tributario, le parti possono presentare in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018). Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sè non può escluderne la valenza probatoria, ove non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifica verifica.
Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare del processo tributario, il quale mira a conciliare l'esigenza della celerità dell'accertamento con quella della sua completezza.
D'altronde, viene in rilievo nella presente materia un giudizio di carattere essenzialmente documentale, con la conseguenza che il deposito di ulteriori scritti all'inizio dell'appello non allunga significativamente l'istruttoria.” (Cass. civ., Sez. V, 13/10/2020, n. 22018)
Nella giurisprudenza di merito si segnalano le seguenti sentenze:
Nel contenzioso tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/92 espressamente prevede e consente la produzione di documenti nuovi in appello, con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede d'appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.” (Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. II, Sentenza, 19/06/2020, n. 1755)
 “Nel contenzioso tributario l'art. 58, D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede e consente la produzione di documenti nuovi in appello. Ne deriva che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.” (Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. III, Sentenza, 11/06/2020, n. 1628)