La riscossione dei crediti riportati in una cartella esattoriale può essere sospesa in diversi modi:
  1. in via amministrativa
  2. in via giudiziale
  3. dagli Agenti della riscossione
La sospensione in via amministrativa
La sospensione amministrativa è disposta dall'ente creditore.
L'ente creditore è il soggetto titolare del credito. Esso è diverso a seconda della tipologia del credito richiesto ed è comunque indicato all'interno della cartella (ad esempio: la Regione, l'Amministrazione finanziaria, il Comune, l'INPS,...).
L'ente creditore dispone la sospensione di propria iniziativa ("d'ufficio") o su richiesta del contribuente quando è stata presentata una domanda di sgravio oppure un ricorso all'Autorità giudiziaria in attesa dell'esito di tali procedure.
L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento di sospensione all'Agente della riscossione.
La sospensione giudiziale
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente.
Il contribuente, per ottenere la sospensione giudiziale, deve dimostrare che l'esecuzione della cartella determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Il ricorso, inoltre, deve apparire fondato.
La sospensione disposta dall'Agente della riscossione
Vi è poi una terza possibilità, ossia quella di chiedere la sospensione direttamente all'Agente della riscossione.
Questa possibilità è stata prevista prima con la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 e successivamente con la Legge di stabilità 2013, che ha semplificato notevolmente la procedura, prevedendo l'annullamento automatico dell'atto contestato in caso di mancata risposta entro 220 giorni.
Vediamo più nel dettaglio cosa prevede al riguardo la Legge di stabilità 2013.
L'articolo 1, commi da 537 a 543, della Legge di stabilità  2013, impone l'obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento o di possibili misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia a fronte di un'istanza presentata dal contribuente.
Prevede inoltre l'annullamento automatico qualora il contribuente non riceva risposta dall'ente creditore decorsi 220 giorni dall'istanza.
L'istanza di sospensione va presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o del provvedimento esecutivo (quali l'atto di pignoramento, l'avviso di iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo del veicolo), direttamente allo sportello o in via telematica.
La sospensione può essere richiesta per i seguenti motivi, da indicare nell'istanza:
  1. prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
  4. sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
All'istanza devono anche essere allegati i documenti dimostrativi delle proprie ragioni (ad esempio, nell'ipotesi n. 5 la ricevuta di pagamento; nell'ipotesi n. 4, la sentenza).
Ricevuta l'istanza, Equitalia sospende immediatamente ogni procedura e, entro 10 giorni, trasmette il tutto all'ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, etc.).
L'Ente creditore, a sua volta, entro 60 giorni, comunica al contribuente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata) se la documentazione prodotta è corretta o meno.
Se è corretta, l'Ente trasmette contestualmente all'Agente della riscossione il provvedimento di sgravio.
Se invece la documentazione non è corretta o comunque i motivi sono infondati, l'Ente comunica all'Agente della riscossione di riprendere l'attività di recupero.
Qualora il contribuente non riceva riscontro entro 220 giorni dalla presentazione dell'istanza ad Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione vengono annullate di diritto e sono ritenute in automatico discaricate dei relativi ruoli.
Sono eliminati, inoltre, dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore gli importi corrispondenti.
Si evidenzia che laddove il contribuente producesse documentazione falsa per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti assunti, si applicherà la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, a partire da un minimo di 258 euro.
Per completezza, riportiamo anche qla disciplina che era prevista dalla direttiva n. 10 del 6 maggio 2010.
In base a questa direttiva, la sospensione poteva essere chiesta dal contribuente direttamente ad Equitalia quando:
  1. il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo;
  2. l'Autorità giudiziaria ha accolto il ricorso;
  3. l'Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione;
  4. l'ente creditore ha disposto lo sgravio;
  5. l'ente creditore ha disposto la sospensione amministrativa.
 
Il senso della norma è consentire al contribuente di comunicare direttamente all'Agente della riscossione l'avvenuta sospensione, lo sgravio o l'esito positivo del ricorso senza attendere che sia l'ente creditore ad effettuare questa comunicazione.
Spesso avviene, infatti, che l'ente tardi a comunicare quanto dovuto all'Agente della riscossione, che, quindi, procede ugualmente all'esecuzione.