Tra le novità maggiori del governo Monti in materia fiscale vi è senza dubbio l’introduzione dell’IMU.


Infatti l’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato in sede di conversione, ha anticipato al 1° Gennaio 2012, l’applicazione dell’imposta municipale propria, la cosiddetta IMU introdotta dal decreto sul federalismo municipale (artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011).


Recentemente il Governo è intervenuto più volte sulla disciplina dell’IMU attraverso emendamenti ai decreti successivi in fase di discussione per la conversione in legge. Vediamo di fare un po’ di chiarezza chiarendo i punti fondamentali di questa nuova imposta.


L’Imposta Municipale Propria viene identificata anche come la “nuova ICI”, ma comunque si differenzia da quest’ultima.

 

Quali differenze presenta l’IMU dall’ICI?

La struttura della prima si conforma grosso modo a quella dell’ICI. Viene reintrodotta una delle imposte più temute dai cittadini italiani, ovvero, la tassazione sulla prima casa o abitazione principale con le relative pertinenze. L’IMU ha una portata più ampia rispetto alla tassa che la precedeva in quanto comprende, oltre all’imposta comunale sugli immobili, anche quella sulla spazzatura e i servizi comunali.


Inoltre per l’IMU la nozione di “abitazione principale” è più ristretta rispetto a quella per l’ICI. Infatti, è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del contribuente che, quindi, dimori abitualmente e che abbia al contempo la residenza anagrafica. In questo caso viene richiesta l’effettiva residenza del contribuente, ma non anche la residenza dell’eventuale suo nucleo familiare.


Quali sono le differenze tra immobili locati e non locati?


La differenza principale sta nel fatto che, mentre sui primi l’IMU è sostitutiva sostanzialmente della sola ICI, per quanto riguarda gli immobili non locati la nuova imposta sostituisce sia l’ICI, che l’Irpef e le relative addizionali.


Qual è il presupposto impositivo?


Il presupposto dell’imposta è il possesso formale a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato. Come sopra descritto l’IMU, per esplicita previsione, si applica anche all’abitazione “principale” del soggetto passivo e ai fabbricati rurali a uso sia abitativo, sia strumentale all’esercizio delle attività agricole.

 

Di chi è la potestà regolamentare (soggetto attivo)?

L’IMU “sperimentale” trova applicazione su tutti i comuni del territorio dello Stato, compresi quindi quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Analogamente alla disciplina dell’ICI, quindi, la nuova imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun comune (C.d. soggetto attivo) per i beni immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

 

Chi sono i soggetti passivi?

I contribuenti IMU sono le persone fisiche, le società, le imprese, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti titolari del diritto di proprietà sui beni immobili o altro diritto reale di godimento sugli stessi. In buona sostanza i soggetti passivi dell’IMU corrispondono agli stessi soggetti previsti dal decreto ICI.

 

Quali le esenzioni?

Le esenzioni principali sono a favore degli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali, dei fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9, dei fabbricati con destinazione ad usi culturali, dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle org.ni internazionali, ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina entro specifici limiti, agli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.


Ha destato scalpore anche la limitazione attuata ai cosiddetti “beni della Chiesa”. Infatti, l’esenzione dall’IMU è prevista per i soli fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto. Una netta differenza rispetto alla precedente previsione normativa dell’ICI che esentava dal pagamento dell’imposta anche gli immobili ove veniva svolta un’attività commerciale “legata ai luoghi di culto”.

 

Come e quando deve essere pagata l’imposta?

Sul tema della rateizzazione dell’imposta si è creato il caos. Infatti, il Governo, al fine di non pesare troppo sulle tasche dei contribuenti aveva previsto un pagamento in due soluzioni.

 

Recentemente però, il Presidente della Commissione Finanze ha presentato un emendamento al Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) che contiene la rateizzazione in tre tranche dell’IMU, almeno per quanto riguarda la prima casa: il 33% (anziché il 50%) entro il 18 giugno conteggiato con l’aliquota base (4‰ per la prima casa); un altro 33% entro il 17 settembre; il restante entro il 16 dicembre a saldo e conguaglio di quanto già versato, secondo le aliquote effettive che nel frattempo Stato e Comuni avranno varato. Nell’emendamento presentato è stata ricompresa anche una riduzione dell’IMU per le dimore storiche e le abitazioni locate a canone concordato.

 

L'IMU sulla seconda casa invece si versa alla vecchia maniera, e dunque in due rate: il 50 per cento a giugno (aliquota base del 7,6 per mille), e il conguaglio a dicembre (con l'aliquota che può salire fino al 10,6 per mille).

 

Avere dei legami su proprietà e beni in Italia, incide particolarmente a chi risiede all’estero. Le norme, che come vediamo quasi ogni giorno, variano o nascono per far fronte alla necessità dello Stato nel risanare i conti pubblici, sono spesso di difficile interpretazione e si rischia facilmente di incorrere in errori, che potrebbero causare ulteriori esborsi legati a sanzioni. Per questa ragione è sempre consigliabile una tutela legale preventiva, che possa consigliare le migliori soluzioni, sia pratiche che economiche.

Avv. Giorgio Bianco

Studio legale Giambrone Law