Il compito di di riscuotere i tributi appartiene all'Amministrazione Finanziaria che lo esercita attraverso Equitalia S.p.a. Si tratta di società per azioni che appartiene all'Agenzia delle Entrate per il 51% ed all'Inps per il restante 49%. In passato la riscossione dei tributi è stata molto complessa, difficile. La misura percentuale delle riscossioni era veramente minima. Con i poteri cautelari ed esecutivi che il nostro Ordinamento ha attribuito all'ente di riscossione, oggi il recupero dei tributi è molto più facile. Detta facilità non fà distinzione fra veri e pretesi evasori. I recenti fatti di cronaca, cronaca fatta di povera gente che giunge al suicidio dopo aver ricevuto una cartella da Equitalia, ci devono fare riflettere. Riflettere tanto. Orbene, la gente non paga i tributi perchè non vuole o perchè non può? Tra i Principi Costituzionali assume maggiore rilievo l'articolo 2 con la tutela dei  diritti inviolabili e con il dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale oppure l'articolo 53  con il dovere al concorso alle spese pubbliche. Con un ragionamento elementare, guardando la partizione della Carta, non è difficile comprendere che l'articolo 2, rientrando fra i principi fondamentali (trattandosi anche del secondo articolo) assuma un valore diverso e maggiore dell'articolo 53 che si trova nei rapporti politici rientranti nel titolo IV. Da questo elementare ragionamento possiamo tentare di abbozzare una priorità fra il diritto costituzionale all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e l'obbligo di partecipare alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. Non vi è dubbio che in caso di conflitto debba prevalere il primo, cioè l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo. Non solo chi non può pagare non deve pagare ma deve essere messo in condizione di vivere una vita dignitosa. E' lo stesso articolo 2 ad imporre la solidarietà economica e sociale qualificandoli come doveri inderogabili. Il giurista conosce la differenza fra norma derogabile e norma inderogabile. La seconda non può essere derogata, è imperativa. Questi doveri di solidarietà sociale ed economica (tralasciamo la politica) sono doveri solamente pubblici o anche privati. Crediamo che siano anche privati.
Su queste stesse pagine ci siamo già espressi sull'attuazione dell'art. 53 Cost. Diamo per scontato, pertanto, che il Lettore conosca già l'argomento e la nostra posizione sullo stesso. Per tentare di rendere questo scritto appena intelligibile, quel ragionamento deve essere ripreso. La partecipazione alle spese pubbliche è commisurata alla capacità contributiva. Orbene, ci chiediamo se una persona normodotata arrivi al suicidio dopo aver ricevuto una cartella da Equitalia ha quella capacità contributiva richiesta dalla Carta costituzionale oppure no? Il sistema tributario è veramente informato a criteri di progressività? Caso mai non lo fosse, o non lo fosse a sufficienza, atteso che appare più improntato a criteri di cassa, possono ravvisarsi ipotesi di incostituzionalità delle disposizioni normative tributarie che impongono il pagamento di quei tributi che molti di noi non riescono più a pagare? Per un vero criterio di  progressività bisognerebbe mirare più alla tassazione della  ricchezza. Non solo quella ricchezza che si esprime nella capacità reddituale  ma soprattutto quella ricchezza che si esprime con la capacità patrimoniale.
Per concludere questo breve ed elementare ragionamento ci domandiamo se le remote ipotesi di incostituzionalità, fondate su questa minima riflessione, possano in qualche misura aiutarci nella tutela dei contribuenti   che andiamo a rappresentare avanti le giurisdizioni tributarie, d'altronde abbiamo imparato a proporre al Giudice tanti motivi di ricorso, lasciando allo stesso la scelta del migliore.