- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
L'articolo 72 ter recita:
"Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione:
- in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro.
Va evidenziato che le pensioni, le indennità che tengono luogo della pensione, o altri assegni di quiescenza sono del tutto impignorabili fino ad un ammontare pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (ai sensi dell'articolo 545, comma 7, del Codice di procedura civile, come modificato dal Decreto Legge n. 83/2015).