E' molto controversa la questione relativa all'individuazione del giudice competente (giudice ordinario o commissione tributaria) a fronte di un atto di pignoramento dell'agente della riscossione.
Il problema si pone in quanto l'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73 esclude in materia tributaria:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative "alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo".
Dalla lettera della norma sembrerebbe quindi che il cittadino non possa proporre opposizione ad un pignoramento di natura tributaria per eccepire ad esempio la prescrizione sopravvenuta o l'omessa notifica del titolo.
Tale interpretazione tuttavia presenta dubbi di legittimità costituzionale in quanto il contribuente non avrebbe possibilità di difesa: lo stesso infatti non potrebbe adire neppure la Commissione tributaria in quanto l'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 542/92 esclude espressamente dalla giurisdizione tributaria gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione in più occasioni, la quale sostanzialmente ha affermato i seguenti criteri di riparto in casi di pignoramento non preceduti da regolare notifica del titolo (Cassazione, sentenza n. 9246/2015; Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 8618/15).
In tali casi, laddove il contribuente si limiti a chiedere l’annullamento dell'atto di pignoramento (e non anche del titolo presupposto contenente la pretesa tributaria), facendo quindi valere un vizio proprio dell'atto esecutivo in termini di "nullità derivata", in tal caso non si verte "in materia tributaria" e non si applicano i limiti di cui all'articolo 57 citato. Il contribuente dovrà quindi rivolgersi al Giudice ordinario, in quanto laddove impugnasse il pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria, troverà inevitabilmente l'ostacolo dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 542/92.
Laddove invece il contribuente intenda impugnare insieme all'atto di pignoramento anche il titolo presupposto che assume non notificato, introducendo questioni sul merito del tributo che non aveva potuto proporre prima (così come prevede l'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 542/92), in tal caso dovrà necessariamente rivolgersi alla Commissione tributaria in quando laddove impugnasse tali atti dinanzi al Giudice ordinario, incontrerebbe i limiti di cui all'articolo 57 citato, vertendosi appunto "in materia tributaria".
Pertanto, si potrebbe dire, per non incorrere in profili di illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), l'articolo 57 citato deve essere interpretato nel senso che le opposizioni in questione sono precluse dinanzi al Giudice ordinario laddove siano introdotte questioni di "materia tributaria" ossia atti impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, eventualmente anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3 citato.
A tal proposito si richiama la Cassazione, sentenza n. 9246/2015,  secondo cui, per verificare la giurisdizione e i limiti di cui all'artioclo 57 D.P.R. n. 602/73, occorre considerare non già il tipo di vizio dedotto in giudizio, bensì l'atto oggetto dell'impugnazione (Cassazione n. 9246/2015: "Se il contribuente impugna l'atto presupposto -cartella di pagamento o avviso di mora- chiedendone l'annullamento per irregolarità formali dell'atto o della sua notificazione, l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario non è ammessa e la cognizione è riservata alla giurisdizione del giudice tributario. Se impugna invece l'atto di pignoramento e ne chiede la dichiarazione di nullità, facendo valere vizi propri dell’atto o della sua notificazione ovvero il vizio derivante dall'omessa notificazione dell'atto presupposto, l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario è ammissibile, anche se l'atto presupposto della cui notificazione si tratta è una cartella di pagamento o un avviso contenente l'intimazione ad adempiere").
In conclusione, la Cassazione n. 9246/2015 ha affermato il seguente principio di diritto "in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento o -se l'espropriazione non è iniziata entro un anno- della notificazione dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dall'art. 50, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, cui segue l'atto di pignoramento. Pertanto, l’omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata. L'opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, che si assume viziato, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 617 cod. proc. civ., anche quando ne venga fatta valere la nullità per omessa notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere, con la conseguenza che, in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica all' esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale".
Analogamente si è espressa anche la Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8618/15 la quale ribadisce la giurisdizione ordinaria in caso di opposizione avverso l'atto di pignoramento in relazione a tributi erariali, trattandosi di atto dell'esecuzione forzata e sempre che non vengano introdotte questioni di natura tributaria (conforme: Commissione tributaria provinciale di Novara, sentenza n. 89/2010).