E' noto che Equitalia ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitori, per le somme iscritte a ruolo (compresi dunque gli interessi di mora).
                                                      
In caso di pignoramento dell'immobile ipotecato, Equitalia avrà un diritto di prelazione, ossia il diritto di essere soddisfatta con priorità rispetto ad altri creditori, non muniti di analoga garanzia.
Tuttavia, tale prelazione incontra dei limiti nelle disposizioni contenute negli articoli 2788 e 2855 del Codice civile.
                                                      
In particolare la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati "dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita" sussiste, infatti, solo per gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile, essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali (quali appunto gli interessi di mora).
                                                      
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 775/2013, dove si afferma che gli articoli 2788 e 2855 del Codice civile, "nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.".