Il dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia dirama la circolare n. 10 del 11 maggio 2012 recante ad oggetto: “contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011”.

I chiarimenti riguardano:

- le controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego

- la determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego – limiti di esenzione

- ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

- contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione

La circolare fornisce inoltre chiarimenti sul contributo in caso di separazione e divorzio, processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.
 

Le nuove norme contenute nella Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”: meglio nota come legge di stabilità 2012 (in g.u. n. 265, s.o. n. 234, del 14 novembre 2011), incidendo sulle previsioni del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, introducono ANCORA UNA VOLTA alcune novità in materia di contributo unificato con decorrenza dal 1.1.2012.

In particolare si ricorda che gli importi del contributo unificato 2012 dovuti per i procedimenti di appello e di impugnazione in generale sono ora aumentati del 50% e gli importi dovuti per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione sono raddoppiati.

Ed ancora, dal 1° gennaio 2012, quando la parte attrice modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
 

SCAGLIONE FINO AL  31.12.2009  FINO AL  30.07.2010  FINO AL  05.07 2011 IMPORTO  a) di valore fino a   Euro   1.100,00      Esente € 30,00 € 33,00  € 37,00  b) di valore superiore a  Euro   1.100,00                          e fino a  Euro   5.200,00     62,00 € 70,00 € 77,00  € 85,00  c) di valore superiore a  Euro   5.200,00                         e fino a  Euro  26.000,00    155,00 € 170,00 € 187,00  € 206,00  d) di valore superiore a  Euro   26.000,00                          e fino a  Euro   52.000,00    e cause di valore indeterminato 310,00 € 340,00 € 374,00  € 450,00  e) di valore superiore a  Euro    52.000,00                          e fino a  Euro   260.000,00    414,00 € 500,00 € 550,00  € 660,00  f) di valore superiore a  Euro   260.000,00                        e fino a  Euro   520.000,00  672,00 € 800,00 € 880,00  € 1.056,00 g) di valore superiore a  Euro   520.000,00   930,00 € 1.110,00 € 1.221,00  € 1.466,00