La Cassazione, sezione tributaria, ha affermato il principio della modificabilità dell'accordo contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale nel caso in cui sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichi il riesame della situazione (Cassazione, sentenza 25 marzo 2014, n. 7057).
Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, si trattava di una sopravvenuta riduzione del saggio di redditività per il calcolo della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale: all'epoca dell'accordo, infatti, il saggio era pari al 3%, poi ridotto al 2%, per cui il contribuente chiedeva appunto rideterminarsi il valore della rendita catastale tenendo conto di questo nuovo paramento, sebbene nel precedente accordo di conciliazione era stato applicato il vecchio saggio del 3%.
L'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta del contribuente, sostenendo appunto che la questione doveva ritenersi definitivamente decisa alle condizioni dell'accordo di conciliazione.
La Cassazione, invece, come sopra detto, ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando appunto che l'accordo di conciliazione giudiziale è modificabile alla luce di sopravvenute modifiche dei presupposti normativi e/o di fatto a base dello stesso.