Negli ultimi anni, l’aumento della pressione fiscale e la crisi economica hanno condotto la maggior parte dei contribuenti persone fisiche e imprese ad aumentare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato e degli Enti locali.
Non ancora molto nota è la possibilità che i debiti con il fisco possano essere pagati da un terzo che si “aggiunge” al debitore originario.
       L’istituto in questione è quello dell’accollo fiscale previsto dall’art. 8 dello Statuto del Contribuente L212/2000 secondo cui: "É ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario."e disciplinato dal D.L. 124/2019.
Tra il contribuente indebitato (detto accollato) e un terzo (accollante) viene redatto un accordo di accollo che viene notificato all’ente impositore o all’agenzia di riscossione.
Quest’ultime dovranno solo prendere atto della esistenza dell’accollante e non è richiesto un loro consenso in quanto trattasi di una operazione ad esse favorevole posto che il debito viene maggiormente garantito dall’esistenza di un ulteriore debitore. Si parla, infatti di accollo cumulativo interno , caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore. 
   L’accollante potrà estinguere il debito anche avvalendosi di rateazioni da richiedere direttamente all’ente creditore.
A partire dall’entrata in vigore del D.L. 124/2019 per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante per evitare l'utilizzo da parte di questi di crediti inesistenti.
     Ferma questa esclusione, sanzionata con la nullità della operazione di compensazione e l’irrogazione di pesanti sanzioni, l’istituto dell’accollo può essere valutato caso per caso al fine di alleggerire la propria posizione fiscale.
Certo, è importante valutare con attenzione l'accordo di accollo e la serietà dell'accollante al fine di evitare di incorrere in controlli ed eventuali sanzioni.
Infatti, in caso di accollo del debito tributario altrui, il mancato pagamento del debito d’imposta da parte dell’accollante non libera l’accollato dall’obbligazione tributaria. Tuttavia, se viene dimostrato che il pagamento non è stato eseguito per un fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente all’accollante, le sanzioni per l’omesso versamento non possono essere irrogate nei confronti del debitore accollato (cfr. CTP Milano n. 666 del 14 febbraio 2019).