Conseguenze per chi non paga gli arretrati del bollo auto: possibilità di blocco dell’auto, impossibilità di rottamare il mezzo, possibile pignoramento e facoltà di chiedere la rateazione.
 
Bollo auto, più poteri di indagine contro chi non paga: sono queste le conseguenze dell’ultimo decreto fiscale da poco approvato dal Governo. La normativa riforma – tra le tante materie – anche la riscossione dei tributi erariali tra cui, appunto, il bollo auto. Novità che portano a ridefinire la risposta all’antico e assillante quesito di molti automobilisti «Che succede se non pago il bollo auto?». La risposta è chiara a tutti: il pignoramento non è mai stato così probabile. Questo perché, nel nuovo testo di legge, è contenuto un ampliamento di poteri in favore dell’Agente della riscossione. Ma come va ad incidere tutto questo proprio nella materia del bollo auto? Quali sono le ulteriori conseguenze per chi non paga gli arretrati dell’imposta sull’automobile? Procediamo con ordine.
 
Il decreto fiscale che ha soppresso Equitalia e, al suo posto, ha creato un ente pubblico economico dal nome «Agenzia delle Entrate-Riscossione» – posto sotto l’egida dell’Agenzia delle Entrate stessa e il controllo del Ministero dell’Economia – non ha fatto altro che attribuire maggiori poteri all’amministrazione finanziaria nella fase dell’esecuzione forzata. Difatti, si stabilisce che, d’ora innanzi, il nuovo Agente (ossia, a conti fatti, l’Agenzia delle Entrate) può accedere alle banche dati dell’Anagrafe tributaria e a quella dei conti correnti (ossia l’Ananche dei rapporti finanziari) ai soli fini della riscossione coattiva (leggi: pignoramento). Questo significa, in termini pratici, che al nuovo Agente è dato sapere – con la rapidità con cui si clicca sul mouse del computer – “cosa”, “quanto” e soprattutto “dove” ha il contribuente in termini di redditi, stipendi, pensioni, canoni di locazione, immobili, obbligazioni, cassette di sicurezza, azioni e altre forme di ricchezza mobiliare o immobiliare.
 
Inoltre, per facilitare il pignoramento dello stipendio, l’Agenzia delle Entrate può acquisire direttamente le informazioni necessarie presso le banche dati dell’Inps.
 
Quindi, alla domanda «quali sono le conseguenze per chi non paga il bollo auto» la risposta è sì, in termini di risultato, sempre la stessa (blocco auto e pignoramento), ma in termini probabilistici cambia enormemente. In una sola frase: sarà difficile farla franca. Salvo sperare nella prescrizione del bollo.
 
 
Cosa rischia chi non paga il bollo auto
La misura più immediata e diretta nei confronti di chi non paga il bollo auto è il blocco della stessa macchina: uno strumento che viene eseguito mediante semplice iscrizione del fermo presso il Pra (non c’è bisogno quindi né di materiale asportazione, né di altre misure di carattere fisico, come l’arrivo dell’ufficiale giudiziario).
L’iscrizione del fermo auto deve essere anticipata da una comunicazione preventiva, fornita al contribuente almeno 30 giorni prima. Con essa lo si avvisa dell’imminente blocco dell’auto. Durante questo termine, l’automobilista può pagare oppure rivolgersi all’Agente della riscossione per chiedere l’annullamento della misura solo dimostrando che il mezzo viene utilizzato per il lavoro, o meglio: per l’esercizio dell’attività professionale, di lavoro autonomo, dell’arte o d’impresa. Una possibilità, dunque, non data a tutti (sembra escludersi, infatti, il lavoratore dipendente).
Se si decide di far ricorso al giudice, perché ad esempio si ritiene di aver già pagato o di non dover pagare (per ragioni di ordine sostanziale o formale: si pensi a un fermo per una cartella mai notificata), sarà bene chiedere al giudice di pace di sospendere immediatamente l’esecuzione della misura. Altrimenti, nelle more del processo, si sarà costretti a non usare l’auto.
Una volta avvenuto il fermo, il proprietario non viene avvisato e, anzi, se viene pescato dalla polizia a circolare su strada rischia il “penale”.
L’auto sottoposta a fermo non può essere rottamata, ma può essere venduta, benché l’acquirente la prenderà con tutto il fermo.
Per sospendere il fermo si può chiedere la rateazione del debito: in tal caso, alla dimostrazione del pagamento della prima rata, il fermo viene messo in stand by (l’Agente della riscossione consegna una quietanza all’automobilista che dovrà essere poi depositata al Pra), per essere poi definitivamente cancellato solo a pagamento dell’ultima rata della dilazione.
 
Il fatto che sia stato disposto il blocco dell’auto non esclude che, anche contemporaneamente, l’automobilista che non ha pagato il bollo auto subisca anche il pignoramento. Difatti la prima è una misura cautelare e la seconda, invece, il vero e proprio atto di riscossione. Quindi chi ha l’auto con il fermo non è al sicuro da eventuali blocchi del conto corrente, dello stipendio, della pensione, ecc.
 
Il pignoramento dello stipendio può avvenire nella misura massima di un quinto (1/5) se notificato all’azienda. Se invece notificato in banca, dove avviene l’accredito dello stipendio, il pignoramento si può estendere solo alle somme che superano 1.345,56 euro e, per i successivi accrediti, fino a massimo di un quinto.
 
Il pignoramento della pensione può avvenire solo nella misura del quinto che eccede l’importo minimo vitale di 672,78 euro se notificato presso l’Inps. Se invece notificato in banca, dove avviene l’accredito della rata di pensione, il pignoramento si può estendere solo alle somme che superano 1.345,56 euro e, per i successivi accrediti, fino a massimo di un quinto.
 
Il pignoramento del conto corrente sul quale vengono depositate (anche) somme diverse da stipendio o pensione può avvenire nella misura del 100%. In tal caso, l’Agente della riscossione notifica il blocco alla banca e al debitore, ordinando a quest’ultimo di pagare entro 60 giorni. Se non lo fa, le somme passano all’Erario direttamente, senza bisogno dell’intervento del giudice.
 
Il pignoramento della casa, così come l’ipoteca, è più improbabile perché per esso c’è bisogno che il debito superi determinate cifre:
  • per l’ipoteca, il debito deve essere di almeno 20mila euro;
  • per il pignoramento il debito deve essere di almeno 120mila euro e sempre che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore ove questi ha fissato la residenza; non deve essere inoltre di lusso e deve essere accatastato a civile abitazione.