L’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso necessario anche un intervento del Governo in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione con riferimento alle entrate sia tributarie che non tributarie. La chiusura di ogni attività non strettamente necessaria ha infatti reso difficile il reperimento di liquidità sufficienti a rispettare i piani di rateazione già accordati nonché di affrontare nuovi pagamenti di debiti iscritti a ruolo.
Pertanto, come disposto dall’art. 68 del Dl 18/2020, le scadenze delle rate dei piani di rateazione di cartelle esattoriali, già in corso ed in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, sono sospese e andranno pagate entro il 30 giugno in un’unica soluzione.
Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio) si può richiedere una rateizzazione accedendo ai servizi on line dell’Ader (fino al 25 marzo 2020 gli sportelli sul territorio rimarranno chiusi) durante detto periodo o procedere al loro pagamento dopo in un'unica soluzione ed entro il 30 giugno.
Il Dl 18/2020 ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della rottamazione-ter al 31 maggio 2020 che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° giugno. Mentre non è stato modificato «il termine di pagamento della rata di maggio della rottamazione-ter» che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese (slitta al 1° giugno) «per non perdere i benefici della rottamazione». Differita anche la rata in scadenza del 31 marzo 2020 del saldo e stralcio, che anche in questo caso andrà saldata entro il 1° giugno (poiché il 31 maggio è domenica).
E' importante ricordare che nel periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio) Ader «non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)». E questo anche se i termini di pagamento della cartella sono scaduti prima dell’8 marzo.
Che cosa succede, quindi, per un preavviso di fermo ricevuto a inizio marzo? Anche in questo caso «fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche». 
E’ comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione, anche durante il periodo di sospensione previsto dal Dl 18/2020, ossia dall’8 marzo al 31 maggio.
In virtù dell’art. 83 del DL 18/2020 sono sospesi fino al 15 aprile i termini per l’impugnativa di tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, in caso di atti viziati il diritto di difesa del contribuente deve essere esercitato prima delle scadenze previste per il loro pagamento, con un evidente sfasamento temporale previsto dal legislatore che si spera venga corretto nella conversione in legge del decreto.