Se ti è stata notificata una cartella di pagamento con cui ti viene richiesto il pagamento di tasse,multe o sanzioni è molto probabile che il tuo avvocato, nella speranza che il debito, nel frattempo sisia prescritto, ti abbia chiesto se hai ricevuto, dopo la consegna della cartella stessa, qualche attointerruttivo della prescrizione e che, dinanzi a questa domanda, tu sia rimasto a bocca aperta,senza sapere a cosa si riferisca. In questa breve scheda, ti spiegheremo cosa sono e che valorehanno gli atti che interrompono la prescrizione. Il discorso, per quanto valido in generale perqualsiasi tipo di debito, verrà ora limitato all’ambito delle sole cartelle di pagamento notificate daEquitalia prima e, dopo il passaggio di consegne, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Maprocediamo con ordine.Cos’è la prescrizione di una cartella di pagamento?Quando ti arriva una cartella di pagamento e non intendi impugnarla oppure hai fatto scadere itermini per il ricorso, per poterti liberare per sempre dal debito non ti resta che sperare nellaprescrizione: si tratta, cioè, di un termine che inizia a calcolarsi dal giorno dopo la notifica dellacartella stessa, scaduto il quale nessun pagamento è più dovuto.Una volta intervenuta la prescrizione, infatti, il fisco non potrà compiere alcuna attività per far“resuscitare” la propria pretesa e il contribuente si potrà dire completamente libero.Ma, affinché operi la prescrizione, è necessario che, durante tale termine (ossia, come detto, dallanotifica della cartella a quando scade l’ultimo giorno del termine di prescrizione), il contribuentenon riceva alcun atto interruttivo. Questi atti, che altro non sono – per come a breve si dirà – cherichieste ufficiali di pagamento inviate con raccomandata a.r. – hanno l’effetto di far ricominciareda capo il calcolo del termine di prescrizione.Tanto per fare un esempio, se una cartella che si prescrive in 5 anni, viene notificata il 31 dicembre2016, la prescrizione si compie il 31 dicembre 2021. Tuttavia, se il 31 dicembre 2020 dovesseintervenire un sollecito di pagamento, la prescrizione slitterebbe in avanti e si verificherebbe solo il31 dicembre 2025.Quali sono i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento?Ogni cartella di pagamento, a seconda del tipo di pagamento che richiede, ha una prescrizionediversa dalle altre. Di tanto abbiamo parlato più diffusamente in molti articoli presenti su questogiornale. Per tutti, rinviamo all’articolo: Cartella di pagamento, termini di prescrizione.Sinteticamente possiamo ricordare che la prescrizione è:Iva, Irpef, Irap, canone Rai, contributi iscrizione camera commercio: 10 anniContributi previdenziali Inps e Inail: 5 anniTasse locali come Tari, Tasi, Imu: 5 anniMulte stradali: 5 anniBollo auto: 3 anni.Cosa sono gli atti interruttivi della prescrizione?Gli atti che interrompono la prescrizione sono tutte quelle richieste di pagamento chesintetizzano, in modo completo e certo, gli elementi del credito di cui si chiede il pagamento. Inaltre parole il primo elemento che deve avere un sollecito per poter interrompere la prescrizione èuna identificazione della natura del credito fatto valere: ad esempio, non è sufficiente il richiamo ad  una cartella di pagamento non versata, ma è necessario anche indicare il numero e la data dinotifica.Il secondo elemento che deve avere un atto perché possa interrompere il decorso dellaprescrizione è l’intimazione di pagamento: deve essere cioè evidente nel testo la diffida neiconfronti del debitore. In questo senso, è stato ritenuto che anche un preavviso di fermo o diipoteca, qualora indichino il credito per il quale si procede, possano interrompere la prescrizione.Il terzo e più importante elemento che contraddistingue un atto interruttivo della prescrizione è lamodalità con cui viene notificato. Infatti, affinché il creditore possa dimostrare di aver speditotale sollecito deve anche avere tra le mani una prova documentale che ne attesti l’invio: il chesignifica che la notifica deve avvenire o con il messo comunale (che redige la relata di notifica)oppure con il postino a mezzo di raccomandata a.r. (che compila l’avviso di ricevimento).Solo con tali prove, il fisco può dimostrare che la prescrizione non si è compiuta per averquest’ultimo inviato uno o più atti che ne abbiano interrotto il decorso. È quanto ricorda unarecente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina [1].Un esempio ci semplificherà la vita. Mettiamo che un contribuente abbia ricevuto, 15 anni fa unacartella di pagamento e che abbia, dopo tutto questo tempo, subito l’avvio di un pignoramento. Sifa consigliare da un avvocato il quale gli fa presente che il debito si è prescritto e che quindi puòfare ricorso. In tribunale, però, l’Agente della riscossione sostiene di avergli notificato, durante ilcorso di tali 15 anni, due solleciti di pagamento e che pertanto la prescrizione non si è verificata.Ebbene, affinché la tesi del fisco possa essere valida e sostenibile, è necessario che il predettoAgente della riscossione depositi dinanzi al giudice la prova della notifica di atti interruttivi spediti alcontribuente.Il decorso del termine per la perenzione è bloccato solo da notifiche fatte con tutti i crismi: spetta alconcessionario dimostrarne il perfezionamento.La prescrizione del credito fiscale non può considerarsi interrotta da avvisi di intimazione che nonsono stati efficacemente notificati al contribuente.Chiaramente, se il contribuente non era a casa, l’atto può essere stato depositato presso la CasaComunale e non essere mai stato ritirato. Pertanto, prudentemente, prima di sollevare l’eccezionedi prescrizione, è sempre più opportuno fare prima una istanza di accesso agli atti amministrativi,presso l’Agente per la riscossione, al fine di verificare tutte le notifiche effettuate in passato econtrollare che le stesse siano andate a buon fine.