In materia di TARSU, deve ritenersi che, secondo la vigente normativa, la determinazione delle aliquote tariffarie sia di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.

Occorre fare una premessa.

L'attuale normativa prevede che la deliberazione degli atti regolamentari spetta esclusivamente e inderogabilmente al Consiglio comunale, ad eccezione di ciò che attiene all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Questo è quanto stabilisce l'articolo 42, comma 2, lettera a), in combinato con il disposto dell'articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/00 - Testo Unico Enti Locali (d'ora in avanti TUEL).

La potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f).

Va però evidenziato che la stessa norma esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale, la determinazione delle aliquote dei tributi (articolo 42, comma 2: "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: <.......>f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi").

Occorre ben evidenziare che l'articolo 42 in esame (facente parte del TUEL) ha sostituito il previgente articolo 32 della Legge n. 142/90.

Quest'ultimo pure prevedeva la potestà regolamentare esclusivamente in capo al Consiglio comunale, ivi compresi l'istituzione e l'ordinamento dei tributi (articolo 32 Legge n. 142/90: "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: <....> "g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi <....>").

Tale norma, tuttavia, non prevedeva - a differenza dell'attuale articolo 42 del TUEL - l'esclusione dai poteri consiliari della determinazione delle aliquote.

Conseguentemente, al tempo in cui vigeva l'articolo 32 Legge n. 142/90, il Consiglio comunale aveva pacificamente il potere di stabilire le aliquote relative alla tarsu e, più in generale, ai tributi locali.

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore del TUEL (il 13 ottobre 2000), è stata introdotta una limitazione al potere del consiglio comunale, proprio con riferimento alla determinazione delle aliquote.

Oggi, quindi, alla luce del vigente articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, il Consiglio comunale, pur avendo il potere di emanare regolamenti generali in materia di tributi locali (nella specie, tarsu), non ha però il potere di stabilirne le aliquote.

In proposito occorre fare alcune precisazioni riguardo la sentenza della Cassazione del 15 giugno 2010, n. 14376, spesso richiamata dalle Amministrazioni per fondare la competenza consiliare anche con riferimento alle aliquote.

In realtà la citata sentenza si riferisce all'epoca in cui era ancora vigente l'articolo 32 Legge n. 142/90 (secondo cui, come sopra detto, il Consiglio comunale poteva determinare le aliquote della tarsu).

La Cassazione, per altro, precisa espressamente questo aspetto, affermando che trattandosi dell'anno 2000, deve farsi applicazione della normativa allora vigente, ossia, appunto, la Legge n. 142/90.

E' quindi utile riportate testualmene quanto affermato nella citata sentenza della Cassazione: "Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che 'in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g), demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato' (ex multis, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia "competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe, sia perché l'enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all'organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale" Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione). Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d'imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142".

Escluso quindi il potere del Consiglio comunale circa la determinazione delle aliquote tarsu, deve riconosceri che tale potere spetta alla Giunta comunale, alla quale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (articolo 48, comma 2, del TUEL).

Alla luce dei principi sopra esposti, qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento ove si faccia applicazione di aliquote stabilite dal Consiglio comunale, e non dalla Giunta, potrà a ragione presentare ricorso in Commissione tributaria chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, stante l'illegittimità delle aliquote a base dello stesso.