La transazione fiscale, come oggi configurata dall'art. 182 ter della Legge Fallimentare, può trovare applicazione per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per i contributi amministrati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatori e relativi accessori. Ne rimangono esclusi, per espressa previsione di legge, l'IVA e i crediti fiscali derivanti da ritenute alla fonte operate e non versate, per i quali, tuttavia, può essere richiesta la dilazione nel pagamento e la falcidia di sanzioni e interessi. Intento del presente lavoro è quello di verificare se ed in quali ipotesi l'imprenditore in stato di crisi possa accedere all'istituto della transazione fiscale anche per i tributi dovuti agli enti locali, che non di rado costituiscono una parte ingente del debito fiscale del contribuente. Appare strano, invero, che i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono succeduti nella definizione degli aspetti procedurali e dei campi di applicazione dell'istituto non abbiano mai affrontato il tema della transigibilità dei tributi locali, pur costituendo questi, spesso, una parte ingente del debito fiscale dell'imprenditore e potendo gli stessi talvolta costituire anche causa della crisi dell'attività. Ciò stupisce ancora di più in ragione del trend legislativo degli ultimi anni e dell'evoluzione in senso federalista che ha caratterizzato le recenti riforme del nostro sistema fiscale, orientate inequivocabilmente a favore di un decentramento fiscale sempre più accentuato e di una crescente autonomia impositiva, oltre che gestionale, degli enti locali.

Mod. C_AC_05 approvato il 9/02/2011 1

DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE NELL’AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO


All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ___________________ Il sottoscritto, in qualità di ___________________________ della Società ______________________________________________________ , con sede in ______________________________ , P. IVA ___________________ , presenta domanda di transazione fiscale a norma dell’articolo 182-ter della Legge Fallimentare, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, e dichiaro: - che il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e l’annessa proposta di transazione fiscale, è stato depositato presso il Tribunale di ______________ il ______________ ; - che la domanda di transazione fiscale è stata presentata all’Agente della riscossione di ______________ il ______________ ; - di essere in possesso della qualità di imprenditore commerciale; - di essere in possesso dei seguenti requisiti congiunti: • nei tre esercizi antecedenti l’attivo patrimoniale è stato di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; • nei tre esercizi antecedenti i ricavi lordi sono stati di ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; • l’ammontare di debiti, anche non scaduti, è superiore ad euro cinquecentomila. Si allegano i seguenti documenti: 1. ricorso e annessa proposta di transazione fiscale depositato in Tribunale 2. certificato della Camera di Commercio 3. illustrazione dettagliata dei motivi che hanno determinato la crisi economica dell’impresa1 1 Al riguardo è opportuno che sia fatto cenno: • al grado di indebitamento, • ai rapporti economici e finanziari con i soci, con riferimento alla compagine sociale, se ristretta o meno, e all’esistenza di rapporti di parentela con i soci; • ai rapporti con i fornitori, con riferimento al volume degli acquisti e all’esistenza o meno di contestazioni; • ai rapporti con i clienti, con riferimento al fatturato realizzato e alle dilazioni concesse; • ai rapporti con i dipendenti, con riferimento alla tipologia dei contratti, se stabili o precari, alla regolarità del pagamento degli stipendi, ad eventuali vertenze in corso; Mod. C_AC_05 approvato il 9/02/2011 2 4. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 5. uno stato analitico ed estimativo delle attività e i bilanci dei tre anni precedenti e ogni altra documentazione utile per la verifica dei requisiti; 6. l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 7. l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 8. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 9. prospetto del debito tributario, utilizzando il modello di ausilio C_AC_06 e della percentuale proposta (per ogni tributo e complessivamente) dei termini di pagamento e delle eventuali garanzie2. • collocamento nel settore di riferimento, con particolare riferimento all’esistenza di concorrenti, per verificare se si tratta di una crisi del settore oppure se riguarda solo la singola impresa; • finanziamenti dei terzi, banche o soci, con riferimento al tipo di esposizione debitoria, se a medio/lungo termine o a breve e al rispetto delle scadenze). 2 La ricostruzione della propria posizione fiscale, secondo i dati in proprio possesso, da mettere poi a confronto con quelli detenuti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione, deve contenere indicazione di: • debiti eventualmente già iscritti a ruolo; • quelli derivanti da omessi versamenti di tributi risultanti dalle dichiarazioni, non ancora liquidate; • eventuali ulteriori tributi dovuti anche se non risultanti da dichiarazione; • somme derivanti da atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di contestazione e/o di irrogazione di sanzione e ogni altro atto recante la pretesa tributaria; • eventuali liti in corso, ovvero l’inesistenza delle stesse. nonché la specificazione del rispetto dell’ordine dei privilegi. In particolare: • per i crediti tributari privilegiati, il trattamento proposto non può essere deteriore rispetto a quello proposto a creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; • per i crediti tributari chirografari, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello proposto agli altri creditori chirografari. • se la proposta non prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca va dimostrata la convenienza della transazione rispetto a quanto ricavabile dalla vendita dei beni oggetto di privilegio. Va quindi dimostrato che la somma proposta non è inferiore a quella realizzabile in caso di vendita e va indicato nella relazione giurata del professionista il valore di mercato attribuibile al bene. Mod. C_AC_05 approvato il 9/02/2011 3 10. documentazione che attesti l’effettiva disponibilità degli importi offerti per l’estinzione del debito; 11. la relazione di un professionista (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commercialista, esercente la professione sia in forma individuale che mediante studio associato o società tra professionisti), iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano3; 12. copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici; 13. copia delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data della presentazione della domanda. Dichiaro inoltre di essere disponibile ad integrare nei termini previsti da codesta Direzione Provinciale l’eventuale ulteriore documentazione richiesta. _____________, ___________ ________________________ 3 Nella relazione del professionista vanno espressamente indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire non solo il rispetto della transazione, ma anche la continuità dell’attività d’impresa