L’art. 3 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione ter”), accessibile a tutti coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; mentre per le multe stradali non è previsto, né il pagamento degli interessi di mora, né delle maggiorazioni previste dalla legge.
Per usufruire della cd. “rottamazione-ter” la legge ha previsto come termine ultimo per la presentazione della domanda il 30 aprile 2019.
La Legge di bilancio del 2019, n. 145/2018 ha introdotto invece il cd. “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta in pratica dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Anche per aderire al cd. “saldo e stralcio” il termine ultimo è stato previsto al 30 aprile 2019.
La normativa, sia per la “rottamazione ter”, che per “saldo e stralcio”, prevede la sospensione delle procedure esecutive in corso, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; ossia, salvo che non si sia temuto il primo tentativo di vendita del bene pignorato, o non siano state assegnate al creditore (all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) le somme pignorate.
Quello che deve essere sottolineato, è che il comma 13, lettera b) dell’art. 3 della L. 119/2018, richiamato anche dalla normativa sul “saldo e stralcio”, stabilisce che: “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Questo vuol dire che a seguito del pagamento della prima rata relativa alla “rottamazione ter” o al “saldo e stralcio” per legge devono considerarsi estinte le procedure esecutive che in quel momento risultano già avviate, con l’unica eccezione delle procedure per le quali sia stato svolto il primo incanto.
Gli interessati, pertanto, una volta pagata la prima rata, potranno chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di formalizzare la rinuncia alla procedura esecutiva già avviata; quale, a titolo esemplificativo: il pignoramento di un’autovettura; di un immobile; o delle somme depositate sul conto corrente.
Si fa presente, inoltre, che il recentissimo Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, cd. decreto del rilancio, ha posticipato tutte le scadenza delle rate riferite alla rottamazione ter, e al saldo e stralcio, al 10 dicembre 2020.
In pratica, se non ci saranno cambiamenti, sarà possibile versare l’ammontare di tutte le rate in un’unica giornata, fissata come detto al 10 dicembre 2020.
Questo potrebbe consentire (il condizionale è d’obbligo), ove non ancora fatto, di pagare la prima rata, ormai scaduta, e di ottenere l’estinzione del pignoramento subito, visto che tutti i termini sono stati posticipati al 10 dicembre 2020.