Opposizione alle cartelle di pagamento e opposizioni all'esecuzione esattoriale
Relazione


E’ noto che, a far data dal 1 ottobre 2006, con lo scopo dichiarato di rendere
più efficace l’azione esattoriale e di ridurne i costi, è stato soppresso il
sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della
riscossione. Le relative funzioni sono state attribuite all’Agenzia delle
Entrate che le esercita mediante Equitalia SpA (già Riscossione SpA)1,
holding a totale capitale pubblico, appositamente costituita dall’Agenzia
delle Entrate (che detiene il 51% del capitale sociale) e dall’INPS (che
detiene il residuo 49%)2.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo potenziamento
dell’attività di riscossione (culminato, da ultimo, nel D.L. 31 maggio 2010
n.78 conv. in Legge 30 luglio 2010, n. 122)3, che ha suscitato un diffuso
malcontento del quale, con le presenti note, ci proponiamo di verificare, in
termini strettamente giuridici, la reale fondatezza.
L’esame della disciplina esecutiva esattoriale, pertanto, verrà condotto
senza nessuna pretesa di esaustività ma, essenzialmente, con l’intento di
verificare l’effettiva possibilità, per il debitore, di tutelare
giurisdizionalmente i suoi diritti... [...]

 LE OPPOSIZIONI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO ED
ALL’ESECUZIONE ESATTORIALE
Gli strumenti attuativi della riscossione coattiva sono:
1) l’ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 639/1910;
2) il ruolo, disciplinato nel D.p.r. 602/73;
3) l’avviso di addebito (a partire dall’1 gennaio 2011) disciplinato dal D.L.
78/2010 conv. in L.122/2010;
4) l’avviso di accertamento (a partire dall’1 luglio 2011) disciplinato dal
D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010.
Pur senza voler affrontare l’ampia tematica dei titoli esecutivi esattoriali,
riteniamo necessario accennare, in questa sede, alle recentissime
disposizioni normative introdotte dal D.L.78/2010 funzionali all’argomento
in trattazione.
Con l’art. 29 del D.L. 78/10, conv. in L.122/2010, si è inteso concentrare la
riscossione conseguente ad accertamenti fiscali in un unico atto,
velocizzando i tempi della procedura coattiva e semplificando l’iter
amministrativo della stessa.
A partire dal 1° luglio 2011, infatti, l’avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva (per i
periodi d’imposta in corso alla data del 31/12/2007), sarà titolo esecutivo
per la riscossione. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, nel
caso di mancato pagamento dei tributi accertati e delle relative sanzioni,
l’agente della riscossione potrà quindi direttamente procedere, senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, ad esecuzione forzata4.