L'art. 17 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, stabilisce al primo comma,  i luoghi delle notificazioni, che sono:
- il domicilio eletto;
- la residenza, se si tratta di persona fisica, sede legale amministrativa nel caso di persona giuridica;
- la sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio;
- la segreteria della  commissione.
Siricorda che qualora sia costituito un difensore, il contribuente può eleggere domicilio presso lo studio del professionista ex art. 17 e 170 c.p.c.
La notificazione, quindi, deve esere eseguita , salvo la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto, o in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio  hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (Cfr. Cassazione Civil del 20.6.2008 n. 16848). La consegna a mani proprie deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio ex art. 17 del decreto legislativo suindicato. 
In caso di variazione del domicilio, l'atto che  non è stato ritualemete notificato per irreperibilità del destinatario, comporta lp'applicazione dell'art. 140 c.p.c,. Sul punto, la Suprema Corte  ha chiarito che la notificazione del libello introduttivo nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani proprie del del destinatario, o in caso di sua assenza dalla abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell'art. 139 c.p.c. e ciè a persona di famiglia o addetta alla casa o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto.L'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve, inoltre, risultare espressamente e puntualmente dalla realata dell'organo notificante, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 codice di procedura civile in concreto adottata (Cassazione Civile del 25.3.2002 n. 4274).
Di seguito si riportano le recenti sentenze di Cassazione relativamente al luogo dove deve avvenire la notifica dell'atto giudiziario tributario:
Cassazione Civile, Sezione V, del 14 gennaio 2009, n. 692;
Cassazione Civile, Sezione V, del 20.6.2008 n. 16848;
Cassazione Civile del 24.6.2005 n. 13698;
Cassazione Civile, Sezione V, del 25.3.2002, n. 4274.