La collocazione dell’art. 103 c.p.c. all’interno del rito processuale tributario
Il citato processo verteva sulla questione se è applicabile (al processo tributario) il meccanismo del litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c), nella fattispecie in cui più contribuenti propongano un unico ricorso “cumulativo” (di diverse situazioni giuridiche/tributarie) avverso cartelle di pagamento (distinte ed indipendenti l’una dall’altra).
Per maggior completezza espositiva, pare opportuno richiamare l’art. 103 c.p.c., il quale stabilisce che “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.
In particolare, i giudici di primo e secondo grado avevano argomentato la propria decisione, condividendo l’inapplicabilità al caso di specie (ovverosia ricorso cumulativo contro più cartelle di pagamento) dell’art. 103 c.p.c., sul rilievo che nel contenzioso fiscale non viene espressamente disciplinato né il ricorso cumulativo né quello collettivo.
Nel dettaglio, i giudici della C.T.R. della Campania avevano inoltre ritenuto che l’art. 29, D. Lgs. 546/92 non potesse operare nella questione in esame, in quanto la norma menzionata prevede la possibilità per il Presidente di riunire più ricorsi aventi connessione soggettiva ed oggettiva – rectius: ricorso cumulativo -, laddove un soggetto propone un solo ricorso avverso più avvisi di accertamento relativi a più annualità, mentre nella fattispecie in discussione a ciascun ricorrente era stata notificata una distinta cartella esattoriale concernente immobili diversi ed ubicati in zone differenti del territorio comunale “per cui si identificano interessi differenziati”.
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva dei ricorrenti – al contrario – sarebbe del tutto errato ritenere illegittima l’applicazione dell’art. 103 c.p.c., atteso che la regola del c.d. cumulo non è consentita esclusivamente nell’ipotesi in cui le cause proposte da più soggetti siano connesse per l’oggetto ed il titolo, bensì anche nella eventualità in cui la decisione dipenda totalmente o parzialmente da identiche questioni.
La decisione della Corte di Cassazione
In definitiva i giudici ermellini hanno concluso che il procedimento tributario (D. Lgs. 546/92) non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi, prevedendo esclusivamente due articoli: a) l’art. 14, all’interno dell’ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario, qualora l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti) e b) l’art 29, in tema di riunione ad opera del Presidente della Sezione “dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto” o sono tra loro connessi.
Ad ogni buon conto, secondo le motivazioni illustrate dalla S.C., è ammissibile l’applicazione dell’art. 103 c.p.c. (al contenzioso tributario[1]), quindi è da valutare come legittimo il ricorso congiunto presentati da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento e, soprattutto, nella fattispecie in cui vi siano identiche soluzioni da dirimere, dalle quali dipende la decisione della controversia.
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista in Lucca
 


[1]Su tale orientamento la Suprema Corte si era già espressa con la decisione n° 171/91;