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Cio che il legislatore ha previsto per il processo civile, anche in campo tributario, (per gli atti notificati dal 1 aprile 2012 e di valore non superiore  ad € 20.000)e’ stato inserito ( con la manovra di luglio 2011 decreto legge 98\2011) al Dlgs 546\92 l’art 17\bis.

La novella ha istituito il filtro del reclamo.L’iter e’ lo stesso di quello previsto per il ricorso con la differenza che prima notificato il ricorso all’A.F. il contribuente, (entro 30 gg,) doveva depositare il ricorso in Commissione Tributaria (pena decadenza).Con le modifiche a seguito della notifica del ricorso, il contribuente deve atten dere 90 giorni. ( in questi giorni puo’ essere convocato dall’A.F., ricevere un provvedimento di accoglimento totale o parziale del reclamo, non ricevere alcunche’ e quindi deve iscrivere ,entro 30 giorni la causa a ruolo presso la Commissione tributaria)Il valore si determina con riferimento al tributo rettificato dall’Ufficio Finanziario al netto degli interessi e sanzioni.Si rileva che il contribuente potra fare prima istanza di accertamento con adesione e nel caso di esito negativo proporre poi il reclamo.L’accoglimento del recla mo da diritto al pagamento delle sanzioni ridotte nella misura del 40% sulle totali, invece il contribuente che paga nei termini le sanzioni sono ridotte da 1\3 ad 1\6 a secondo dei casi.Presentato il reclamo il contri buente non puo’ piu’ versare in misu ra ridotta ed attendere l’esito, e nel caso sia negativo proporre ricorso.

Si evidenzia che per il 2011 le liti fiscali sono aumentati del 5,90% con indice di vittoria a fovore dell’ammini strazione finanziaria pari a 73,5% in aumento rispetto al 2010 ( e’ stata 70%)

 E' noto che l'obiettivo della mediazione tributaria introdotta dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 è quello di cercare una soluzione tra contribuenti e amministrazione finanziaria per evitare il contenzioso.
Infatti, è stimato che circa il 66% delle liti potrebbero rientrare nel relativo campo di applicazione. Sono, invece, escluse le controversie in cui l'istanza è improponibile.
Al riguardo, la circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012 premette che l'istanza è improponibile se la controversia non rientra nell'ambito di applicazione del citato articolo 17-bis. Inoltre, a titolo esemplificativo, elenca una serie di casi in cui l'istanza è senz'altro improponibile.
In particolare, la circolare prevede che l'istanza è improponibile, ad esempio, in caso di impugnazioni:

·      di valore superiore a 20mila euro

·      di valore indeterminabile

·      riguardanti attività dell'Agente della riscossione

·      riguardanti atti non impugnabili

·      di atti in cui non è legittimata passivamente l'Agenzia delle Entrate

·      di atti notificati prima dell'1 aprile 2012

·      di rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data dell'1 aprile 2012 siano già decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso

·      riguardanti recupero di aiuti di Stato

·      di provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21 ("Sanzioni accessorie") del Dlgs n. 472/1997

·      riguardanti istanze di cui all'articolo 22 ("Ipoteca e sequestro conservativo") del Dlgs n. 472/1997

·      del diniego della chiusura delle liti fiscali "minori" pendenti prevista dall'articolo 39, comma 12, del Dl n. 98/2011.

Improponibilità dell'istanza in caso di impugnazioni di valore superiore a 20mila euro
Il comma 1 dell'articolo 17-bis, nel dettare i criteri per l'applicabilità

dell'istituto, precisa che la mediazione si applica solo alle controversie di valore non superiore a 20mila euro.
Ne consegue che è improponibile l'istanza concernente controversie di valore eccedente tale importo.
In proposito, il comma 4 specifica che "il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 (del Dlgs n. 546/1992, n.d.r.)", dettate in tema di assistenza tecnica. Per valore della controversia, pertanto, "si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".
Nel dettaglio, la circolare precisa che se s'intende impugnare:

·      l'unico atto che contiene rilievi riferiti a più imposte, il valore va determinato in base al totale delle imposte che il contribuente intende contestare

·      con un unico ricorso una pluralità di atti (ad esempio riferiti a diversi periodi d'imposta), il valore va determinato in base a ciascun atto. In tal caso, qualora per un periodo d'imposta l'importo superi il predetto limite e per l'altra no, solo per quest'ultima il contribuente è obbligato a presentare istanza di mediazione prima dell'eventuale giudizio.

Analoghe modalità di determinazione del valore si applicano alle controversie relative al "silenzio-rifiuto" sulle istanze di rimborso che, come si vedrà più avanti, rientrano nel campo di applicazione della mediazione.
Improponibilità dell'istanza in caso di impugnazioni di valore indeterminabile
Il legislatore ha ancorato l'applicabilità dell'istituto a un determinato valore della controversia, che deve essere determinato e non superiore a 20mila euro.

Ne consegue che restano escluse dalla mediazione tutte quelle controversie di valore indeterminabile.
Tra esse la circolare richiama quelle relative a provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus, nonché quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un'agevolazione.
Al riguardo, è stato precisato che se "oggetto di contestazione sia non solo il diniego o la revoca dell'agevolazione ma anche il tributo o il maggior tributo accertato contestualmente con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con il medesimo atto", tale controversia rientra nel campo della mediazione se rispetta l'indicato limite di valore che "è individuabile nel tributo o maggior tributo accertato, al netto dei relativi interessi e sanzioni".