La cartella esattoriale è un atto con il quale, a seguito dell’iscrizione a ruolo della sanzione, l’ente creditore provvede mediante l’ausilio di un ente esattore a richiedere il pagamento di quanto dovuto, mediante l’applicazione di ulteriori sanzioni, diritti di notifica, interessi e con l’’applicazione del doppio del minimo edittale della sanzione principale.   La cartella esattoriale?   A seguito della mancata contestazione e/o del mancato pagamento di un verbale di violazione al codice della strada, lo stesso diventa un titolo esecutivo, mediante il quale all’ente creditore, di solito il Comune o la Prefettura, viene concesso di procedere al recupero coattivo del credito, fino ad arrivare all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (ganasce fiscali), all’ipoteca di un immobile e così via.   Dicevamo pertanto che, a seguito del trascorrere dei 60 giorni previsti al fine di fare ricorso, l’ente creditore, provvede ad iscrivere a ruolo la sanzione, incaricando l’agente per la riscossione, come ad esempio la Gerit S.p.A,, della notifica della cartella esattoriale afferente la sanzione, con l’applicazione di maggiorazioni e sanzioni di legge.   La cartella esattoriale (normalmente composta da diverse pagine) deve contenere però alcuni elementi essenziali:   * Deve sempre e comunque essere firmata in prima pagina, mediante l’apposizione del nominativo della Società che provvede alla riscossione unitamente alla sottoscrizione del responsabile del procedimento.   * La cartella deve, a pena di nullità, a partire dal primo giugno 2008 sulla scorta delle variazioni legislative introdotte dal decreto “mille-proroghe” 2008, provvedere a indicare in modo chiaro e inequivoco il nominativo del responsabile del procedimento. Ricordate pertanto che se una cartella, notificata successivamente al giorno 1 giugno 2008, non provvede a indicare il nome del responsabile del procedimento, sarà affetta da nullità assoluta e non potrà produrre effetto alcuno. * La cartella deve riportare il nome del destinatario dell’atto e il codice fiscale dello stesso. * La cartella deve inoltre indicare il numero del verbale al quale fa riferimento, indicando altresì la data di elevazione dello stesso, la targa del veicolo che avrebbe commesso l’infrazione, il corpo di appartenenza dell’agente che ha provveduto alla contestazione e/o elevazione del verbale. Es: N° di verbale, Corpo accertatore, Targa AA123 AA, giorno 01 gennaio 2006.   * Detti requisiti devono essere indicati in forza del principio di trasparenza, al fine di poter correttamente individuare la sanzione afferente la cartella esattoriale notificata, permettendo al cittadino un corretto espletamento del proprio diritto alla difesa.   * L’agente per la riscossione deve anche provvedere ad allegare alla cartella la copia delle ricevuta di notifica del verbale o dei verbali di cui alla cartella, mediante l’allegazione di una copia della stessa, appositamente dichiarata conforme.   * La copia della ricevuta della cartolina verde, chiamata in gergo tecnico relata, deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno in cui sarebbe stato notificato il verbale, la persona alla quale il verbale sarebbe stato consegnato e in caso di assenza del destinatario il numero della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante la quale il postino/ufficiale giudiziario ha provveduto ad informare il destinatario di aver tentato di effettuare la notifica di un verbale, provvedendo a depositare lo stesso presso lo sportello postale per il ritiro. Laddove detta prova di notifica non sia fornita insieme alla cartella, la stessa dovrà essere impugnata presso le competenti autorità al fine di richiederne l’annullamento.