La rateizzazione chiesta dal contribuente sugli importi portati in una cartella di pagamento non costituisce acquiescenza al contenuto della stessa,  restando inalterata la possibilità del contribuente di contestare in giudizio la pretesa.
E’ questo, in sostanza, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3347 dell’08.02.17.
La questione verteva intorno all’impugnazione di una cartella esattoriale, per tardività della notifica della stessa,  emessa a seguito di un credito dell’Agenzia delle Entrate per la liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, nonché dell’art. 54 bis D.P.R. 633/72 per l’anno d’imposta 2005.
In particolare nel ricorso incidentale condizionato presentato innanzi alla Suprema Corte, Equitalia eccepiva la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza, per aver il contribuente chiesto ed ottenuto, prima della promozione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi portati nella cartella.
La Corte respinge il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agente della riscossione, facendo proprio il principio già enunciato dalla sez. 1 sentenza numero 2463 del 19.06.1975, secondo cui “costituisce principio generale del diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, implicito o esplicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione, o altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini  di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario …. ”.
Il contribuente  può rinunziare al diritto di contestare la pretesa del fisco, ma perché tale forma abbia rilievo, è necessario il concorso di due requisiti e cioè : 1) che la controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente in equivoci.
Pertanto, alla luce di tale sentenza, la sottoscrizione del piano di rateizzazione ha l’unico effetto di impegnare il richiedente al pagamento dell’imposta secondo quanto stabilito dallo stesso (in tal senso CTR Sicilia 652/16).
D'altronde il contribuente può scegliere di rateizzare, al sol fine  di evitare procedure cautelari da parte dell’Agente della riscossione, come ad esempio nel caso del fermo amministrativo.