A partire dal 2018 l'Agenzia Dogane e Monopoli sta notificando ai centri di raccolta dati di bookmakers non autorizzati e a quest'ultimi avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b) Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Ebbene, il citato articolo 3 prevede che i “Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.”, l’art. 1, comma 66, lett.b), Legge 13 dicembre 2010, n. 220, interpreta il citato art. 3 nel senso che “soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce conqualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicatiall’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”.
A tale intervento del legislatore va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 che ha ritenuto illegittima la norma solo nella sua applicazione ante 2011.
Dunque, a partire dal 2012 per i CTT ei bokmakers autorizzati o non che hanno ricevuti tali avvisi risulta importante avere chiarezza sulla tipologia di solidarietà che li lega e vale a dire conoscere chi è l'obbligato principale nel versamento dell'imposta. In particolare, si configura la responsabilità solidale paritetica ogni qual volta più soggetti sono tenuti in solido all’adempimento di un’obbligazione tributaria per aver concorso nel dar vita alla situazione fattuale assunta dalla norma quale presupposto d’imposta, cosicché la diretta imputabilità del fatto a ciascuno di essi fa sì che tutti possano e debbano essere tenuti, a titolo principale e per l’intero, al soddisfacimento del debito tributario conseguentemente originato*ll concetto di solidarietà dipendente, invece, viene ricavato, dalla nozione di responsabile d’imposta di cui all’art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui, “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.Tuttavia, la Corte di Giustizia nulla ha specificato in merito alla natura del vincolo di soldarietà lasciando così incerto tale profilo con conseguenze in relazione alla ripartizione dell'obbligazione tributaria tra il CTT e il bookmaker. In considerazione della novità delle questioni sopra esposte, è auspicabile non incorrere nella definitività dell'atto ma cercare in primis un accordo con il bookmaker o con l'ufficio.
In ogni caso è sempre bene un approfondito esame dell'avviso di accertamento anche con riferimento ad eventuali vizi dello stesso che potrebbero rendere nulla la pretesa.

*Per tutti v. A., Fantozzi, “La solidarietà tributaria”, in A. Amatucci(diretto da), Trattato di diritto tributario,Padova, 1994, vol. II, pag. 453. Imposta unica sulle scommesse: la solidarietà nella raccolta fisica per conto terzi di Eugenio della Valle   e Carlo Are  (in "il fisco" n. 44 del 2018, pag. 1-4241)