L'art. 39 del D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011, con riferimento alla materia del "riordino della giustizia tributaria", introduce al comma 12 la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 01/05/2011 "al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie". In sostanza il contribuente che ha proposto "l'atto introduttivo del giudizio" può definire, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 L. 289/2002 le liti fiscali pendenti alla data del 01/05/2011:
  • dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario
  • in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
  • di valore non superiore a € 20.000
Ai fini della "pendenza" della lite fiscale al 01/05/2011 è sufficiente che il contribuente abbia notificato all'Agenzia delle Entrate il ricorso introduttivo del giudizio prima di tale data a prescindere dalla costituzione in giudizio.
Per "lite pendente in cui è parte l'Agenzia delle Entrate" si intende quella che ha avuto origine da:
  • avvisi di accertamento;
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
  • ogni altro atto di imposizione;

Sono escluse dalla definizione agevolata oggetto del presente approfondimento le liti riguardanti:
  • recupero di aiuti di stato dichiarati illegittimi;
  • silenzio-rifiuto o diniego del rimborso;
  • diniego o revoca di agevolazioni, a meno che con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle Entrate non si sia limitata a negare o revocare l'agevolazione tributaria ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovuti;
  • avvisi di liquidazione, ingiunzione e ruoli. In tal caso le liti sono definibili se tali atti assolvono anche ad una funzione impositiva non essendo solo finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo;
  • omessi versamenti di tributi (cartelle di pagamento emesse ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72);
  • precedenti definizioni agevolate.

Con riferimento all'oggetto delle liti pendenti che possono usufruire della definizione agevolata esse riguardano anche tributi diversi da quelli erariali purché controparte sia l'Agenzia delle Entrate. A titolo esemplificativo possono usufruire della definizione agevolata anche le liti che hanno per oggetto l'IRAP, addizionali comunali o regionali IRPEF, ecc. Non possono essere definite invece le controversie in materia di tributi locali, visto che in tal caso controparte nel giudizio è l'ente locale e non l'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento al valore della lite esso va commisurato:
  • all'ammontare dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado senza considerare interessi, indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
  • all'ammontare delle sole sanzioni se il giudizio è stato instaurato, fin dall'origine, al solo fine di contestare le sanzioni collegate al tributo.
Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Un caso particolare può riguardare la lite avente ad oggetto la rettifica di perdite dichiarate ai fini delle imposte dirette. In tal caso bisogna considerare quanto indicato nell'atto di rettifica e più precisamente:
  • se l'atto riporta la quantificazione della maggiore imposta dovuta, il valore della lite è pari a detta imposta;
  • se l'atto non ha comportato l'accertamento di maggiori imposte, il valore della lite va determinato sull'imposta "virtuale" ottenuta applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta oggetto di accertamento all'importo dato dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

Il "costo" della definizione agevolata è diverso a seconda del valore della lite:
  • valore della lite pari o inferiore a € 2.000: si pagherà una somma fissa pari a € 150;
  • valore della lite superiore a € 2.000 e fino a € 20.000:
  1. in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione si pagherà una somma pari al 10% del valore della lite;
  2. in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione si pagherà una somma pari al 50% del valore della lite;
  3. in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione si pagherà una somma pari al 30% del valore della lite.
Nell'ipotesi di soccombenza parziale le percentuali sopra indicate vanno applicate in proporzione alla percentuale di soccombenza rispetto al valore complessivo della lite.

Dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti vanno scomputate "quelle già versate", vale a dire le somme iscritte a ruolo a titolo sia definitivo che provvisorio relative a tributi, sanzioni, interessi e indennità di mora sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.
Se le somme già versate risultano risultano maggiori o uguali a quanto dovuto per la definizione non va effettuato alcun versamento. In tal caso la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In caso di soccombenza dell'Ufficio è possibile ottenere la restituzione delle somme già versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti di ammontare superiore a € 2.000.
In presenza di più soggetti coobbligati la definizione effettuata da uno di essi determina l'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri mentre le liti in materia di IRPEF riguardanti i soci di società di persone sono autonomamente definibili rispetto a quella instaurata dalla società per le imposte dovute dalla stessa (IRAP).

Con riferimento alle modalità di definizione, le somme dovute vanno versate in un'unica soluzione entro il 30/11/2011. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 82/E del 05/08/2011 ha istituito il codice tributo "8082" denominato "Liti fiscali pendenti" unitamente al codice identificativo "71" denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio". Il pagamento va eseguito con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" il quale non consente di effettuare compensazioni con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. In pratica chi si avvale della definizione agevolata deve sempre pagare le somme dovute. Nel modello si deve indicare:
  • il codice "8082" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, nel campo "codice ufficio", del codice della direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate competente parte nel giudizio;
  • nel campo "tipo" il carattere "R";
  • nel campo "elementi identificativi" la sigla "DLF" (definizione liti fiscali);
  • nel campo "anno di riferimento", l'anno di imposta cui si riferisce l'atto impugnato, nel formato "AAAA".
Se il versamento è eseguito da un soggetto diverso da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, nella sezione "Contribuente" , nel campo "Codice fiscale" è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento mentre nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice "71".
Inoltre il comma 12 dell'art. 39 del D.L. 98/2011 stabilisce altresì che la domanda di definizione va presentata entro il 31/03/2012 e che le modalità di presentazione della domanda saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate mediante specifici Provvedimenti.

Le liti fiscali che possono usufruire della definizione agevolata sono sospese fino al 30/06/2012 nonché i correlati termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Entro il 15/07/2012 l'Ufficio competente deve trasmettere alle Commissioni tributarie, ai Tribunali, alle Corti di Appello ed alla Corte di Cassazione un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione; tali liti restano sospese fino al 30/09/2012. Entro tale data l'Ufficio deve altresì depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto o l'eventuale diniego della definizione.


La L. n. 14 del 24/02/2012, di conversione del D.L. n. 216 del 29/12/2011 (Milleproroghe), ha prorogato al 31/12/2011 il termine di pendenza della lite fiscale di valore non superiore a € 20.000 e al 02/04/2012 il termine entro il quale procedere al pagamento. Il differimento di tale ultimo termine va a coincidere con quello previsto per la presentazione del modello per la definizione. Pertanto i contribuenti che intendono avvalersi della riapertura dei termini per la definizione delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a € 20.000 devono versare le somme e presentare il modello ovvero presentare il solo modello, in presenza di somme versate a titolo provvisorio di importo superiore a quelle dovute per la definizione, entro e non oltre la data del 02/04/2012.