A ciascun giudice la propria interpretazione: il termine di costituzione in giudizio del contribuente decorre dalla data di spedizione del ricorso o di ricezione dello stesso dallAgenzia delle Entrate?

 

Nonostante i numerosi interventi in materia, non si è ancora risolta la questione interpretativa sulla decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del contribuente nell’ambito del processo tributario.

 

La legge stabilisce che il contribuente, una volta notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate, deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni, pena l’inammissibilità del ricorso [1]. Ebbene, da quando decorre il termine di trenta giorni nel caso in cui il ricorso sia stato notificato a mezzo posta?

 

Esistono due orientamenti diversi della Cassazione al riguardo. Secondo un primo filone interpretativo [2], il termine per la costituzione in giudizio decorre dal momento della spedizione del ricorso; secondo l’altro orientamento, invece, dal momento della ricezione dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate [3].

 

Le diverse interpretazioni discendono anche dalle parole del legislatore che dispone, da un lato, che “qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”, ma, dall’altro, che “i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” [4].

 

Da quest’ultima disposizione si desume che il termine di costituzione in giudizio del ricorrente, essendo termine che inizia dalla notifica, dovrebbe decorrere dal momento in cui il ricorso, notificato a mezzo posta, è ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Restando il dubbio interpretativo, ricade dunque sulle commissioni tributarie il potere di scelta fra i due orientamenti. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto, con una recente sentenza [5], che il contribuente debba costituirsi necessariamente entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione del ricorso perché è in quel momento che per lui si perfeziona la notificazione.

 

Certamente, far decorrere il termine di costituzione dalla data di spedizione penalizza fortemente il contribuente, il quale dovrebbe costituirsi quasi tempestivamente poco dopo essersi recato alla posta per l’invio del ricorso.

Che senso avrebbe a questo punto scindere il momento della costituzione in giudizio da quello della presentazione del ricorso?

 

[1] Art. 22 D.Lgs. n. 546/1992.

[2] Cass. sent. n. 14246/2007 e 1025/2008.

[3] Cass. sent. n. 12185/2008 e ordinanza n. 14010/2012.

[4] Art. 16, c. 5, D.lgs. 546/1992.

[5] Ctp Reggio Emilia, sent. n. 97 del 17.04.2013.